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Vincolo quinquennale docenti di sostegno: calcolo del periodo di permanenza

Vincolo quinquennale docenti sostegno: criteri di computo, anni validi e mobilità. Novità su supplenze, periodo di prova e decorrenza giuridica.

Vincolo quinquennale docenti sostegno

Il vincolo quinquennale per i docenti di sostegno rappresenta un elemento cardine della normativa sulla mobilità degli insegnanti. Questo obbligo, disciplinato dall’articolo 23 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28, garantisce la continuità didattica per gli alunni con bisogni educativi speciali. In particolare, il computo del quinquennio include anche il periodo di prova svolto su posto di sostegno con contratto a tempo determinato e l’anno di decorrenza giuridica. L’obiettivo di questa normativa è stabilizzare il personale docente specializzato su tali tipologie di posto, assicurando un servizio educativo qualificato e duraturo.

Vincolo quinquennale su posto di sostegno

Il vincolo quinquennale per i docenti titolari su sostegno è disciplinato dall’articolo 23 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28. Il comma 3 specifica che i docenti titolari su posto di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato devono completare un obbligo di permanenza quinquennale, come previsto dai commi 7 e 9 del medesimo articolo.

Il comma 7 stabilisce che il trasferimento su posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato o su sostegno comporta la permanenza per almeno cinque anni dalla decorrenza del trasferimento. Analogamente, il comma 9 prevede che il docente titolare su tali tipologie di posto, prima di completare il quinquennio, possa richiedere trasferimento solo per la medesima tipologia.

Mobilità durante il quinquennio

Il vincolo quinquennale riguarda esclusivamente la tipologia di posto e non la mobilità territoriale del docente. Durante il quinquennio, gli insegnanti possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di ruolo, purché rimangano su posto di sostegno. Restano comunque in vigore ulteriori vincoli previsti per i neoassunti e quelli legati alla preferenza soddisfatta nel movimento, se non si rientra in una delle deroghe previste dal CCNI 19/21 e recepite nell’Ipotesi di CCNI 2025/28.

Anni utili al computo del quinquennio

L’Ipotesi di CCNI 2025/28 introduce novità significative sugli anni considerati utili per il quinquennio di permanenza su sostegno. In particolare, il comma 8 dell’articolo 23 stabilisce che sono computabili:

  • L’anno scolastico in corso (non valido ai fini dell’anzianità di servizio e della continuità didattica);
  • L’eventuale decorrenza giuridica della nomina, come previsto dall’art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001;
  • L’anno di servizio a tempo determinato su sostegno, nel corso del quale è stato svolto il periodo di prova obbligatorio per legge (es. assunzioni da GPS sostegno prima fascia);
  • L’anno di supplenza su posto di sostegno ai sensi dell’art. 47 del CCNL, purché svolto su grado differente rispetto alla titolarità, poiché i docenti di ruolo non possono accettare supplenze per il proprio posto, grado o classe di concorso.

Queste disposizioni mirano a garantire un conteggio più equo degli anni di permanenza su sostegno, favorendo una maggiore stabilità del personale specializzato.

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