Affinché un concorso sia valutabile, deve rispettare le seguenti condizioni:
Concorsi PNRR1: infanzia, primaria e secondaria
Il concorso PNRR1, bandito con i DDG n. 2575/2023 (infanzia e primaria) e DDG n. 2576/2023 (scuola secondaria), rientra tra i concorsi ordinari e, pertanto, è valutabile nelle domande di mobilità e nelle graduatorie interne di istituto.
Tuttavia, i regolamenti dei concorsi PNRR1 (DM 205/2023 e DM 2026/2023, integrati dal DM 214/2024) prevedono che gli idonei non vengano inclusi in una graduatoria di merito ordinaria, ma in un elenco non graduato sulla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive.
Non sono valutabili:
Inoltre, non ottengono punteggio i candidati che hanno conseguito la sola abilitazione con un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi banditi prima della Legge 270/82.
I titoli dichiarati nelle domande di mobilità devono essere attestati tramite specifiche dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione per gli idonei del concorso PNRR1 deve essere formulata in maniera differente rispetto ai concorsi tradizionali, poiché questi candidati non risultano inclusi in una graduatoria di merito.
“Di aver superato un pubblico concorso per titoli ed esami del Personale Docente per la scuola _______, di aver riportato la votazione di ____ e di essere stat__inclus__ nell’elenco non graduato nella Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, relativo alla graduatoria di merito pubblicata con Decreto n. ___ del ___.”
Questa dicitura permette di attestare correttamente il superamento del concorso PNRR1 per la valutazione nei trasferimenti e nelle graduatorie interne d’istituto.