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Utilizzazioni e AP: operazioni propedeutiche, in pole position il sostegno

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: nelle operazioni di mobilità gli insegnanti di sostegno hanno la priorità sui colleghi dei posti comuni

Buone notizie per gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di sostegno per quanto concerne le prossime operazioni relative alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni. Nella sequenza delle operazioni propedeutiche alle operazioni di mobilità, previste peraltro nell’Allegato 1 del CCNI 2017/18, gli insegnanti di sostegno hanno la priorità sui colleghi dei posti comuni.

Operazioni sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: la priorità spetta ai docenti di sostegno

Come riportato oggi dal noto portale di informazione scolastica Orizzontescuola.it, all’interno dell’Allegato 1 del CCNI sulla Mobilità annuale 2017/18 viene chiarito quale sia l’ordine procedurale relativamente alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico. Nel medesimo allegato viene indicata la sequenza operativa attraverso le diverse operazioni, distinte in base alla tipologia di posto, alla titolarità dei docenti e alla tipologia di movimento.

In pratica la tempistica relativa alle operazioni di cui in oggetto segue cronologicamente il seguente iter: 1) Prima di tutto si effettueranno le operazioni rivolte alla copertura dei posti di sostegno, con personale di ruolo e provvisto dell’apposito titolo di specializzazione; 2) Le operazioni proseguiranno poi per la copertura dei posti cosiddetti ‘comuni’.

Tale procedura si pone un obiettivo prioritario, quello di individuare prima di tutto i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione, cercando di utilizzare di fatto quel personale già titolare di sede. Per razionalizzare i posti disponibili (art.9 comma 1 del CCNI), le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che via via libereranno i posti per le fasi successive.

Secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 5 del CCNI 2017/18, le operazioni di mobilità annuali relative al prossimo anno, riguardanti nello specifico sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie, devono concludersi entro e non oltre il 31 agosto 2017. Le medesime operazioni, poi, devono altresì disporsi secondo l’ordine previsto nella sequenza operativa indicata ai paragrafi precedenti (ovvero, secondo quanto descritto nell’Allegato 1 del CCNI).

L’Allgato 1 e la sequenza operativa (operazioni propedeutiche) per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

All’interno dell’Allegato 1 i suddetti movimenti vengono così elencati nei seguenti gruppi:

  • Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno (dalla n. 1 alla n.8)
  • Operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito) (dalla n. 9 alla n.16)
  • Operazioni su posto comune (dalla n. 17 alla n.26)
  • Operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito) (dalla n. 27 alla n.33)
  • Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia (dalla n. 34 alla n.37)
  • Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia (dalla n. 38 alla n.40)
  •  

L’ultima operazione sulla mobilità: l’assegnazione della cattedra d’ufficio

All’interno di ciascun gruppo e in base alle disponibilità, vengono soddisfatti prima i docenti che usufruiscono delle precedenze previste nell’art. 8 del medesimo CCNI 2017/18, nell’ordine di priorità. Per ogni gruppo della sequenza operativa le operazioni di utilizzazione precedono quelle delle assegnazioni provvisorie. Le sopra elencate operazioni sintetizzano in maniera raggruppata il totale dei movimenti che comprendono complessivamente 40 operazioni.

L’ultima operazione nell’elenco delle 40 operazioni contenute nell’Allegato 1, riguarda l’utilizzazione d’ufficio dei docenti che rientrano nelle condizioni previste nell’art. 2 comma 4 del CCNI e che non è stato possibile soddisfare nelle preferenze espresse, in sintonia con quanto prevede il succitato articolo: “Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art.1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art. 2 comma 3 del CCNI dell’11 aprile 2017 e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene  assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2017/18, ad una scuola, al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero”.

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