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Università telematiche e permessi retribuiti per motivi di studio: cosa prevede il CCNL

I permessi studio per il personale scolastico sono regolati dal CCNL. Ecco chi ne ha diritto, come funzionano e le regole per le università telematiche.

Università Telematiche

I permessi retribuiti per motivi di studio sono disciplinati dall’articolo 37 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, anche per le Università Telematiche. Il contratto collettivo stabilisce che il personale scolastico ha diritto fino a 150 ore annue individuali di permesso per la frequenza di corsi universitari, postuniversitari, di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale.

Permessi retribuiti per motivi di studio presso le Università telematiche: cosa dice la norma

Questi corsi devono essere offerti da istituzioni statali, pareggiate o legalmente riconosciute, in grado di rilasciare titoli di studio validi o attestati professionali riconosciuti. Inoltre, tali permessi sono concessi anche per la partecipazione a tirocini ed esami. Tuttavia, il diritto alla fruizione è regolato da criteri definiti a livello regionale, e il numero massimo di beneficiari non può superare il 3% del totale del personale in servizio all’inizio dell’anno.

Obblighi per i dipendenti e sanzioni in caso di irregolarità

Chi usufruisce dei permessi studio deve presentare alla propria amministrazione la certificazione di iscrizione e frequenza ai corsi, oltre alla documentazione relativa agli esami sostenuti. In assenza di tali attestazioni, le ore già fruite vengono considerate come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero delle somme eventualmente corrisposte in modo indebito.

Secondo l’ARAN, con il parere n. 126 del 17 febbraio 2025, la giurisprudenza – in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione – chiarisce che la frequenza ai corsi si riferisce esclusivamente alla partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio. Non sono quindi inclusi nel permesso lo studio individuale o altre attività complementari. Questo principio è ribadito anche nelle sentenze n. 10344 del 2008 e n. 17128 del 2013 della Sezione Lavoro della Cassazione.

Università telematiche e permessi studio: i criteri di ammissibilità

L’ampia diffusione delle università telematiche ha portato alla necessità di chiarimenti normativi, forniti anche dalla circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questa specifica che, sebbene i dipendenti pubblici abbiano il diritto di accedere a percorsi formativi online, il riconoscimento dei permessi studio avviene solo a determinate condizioni.

Per beneficiare dei permessi, il personale deve presentare documentazione ufficiale relativa all’iscrizione, agli esami sostenuti e, soprattutto, all’effettiva partecipazione alle lezioni. Per i corsi asincroni, la giurisprudenza stabilisce che il dipendente può fruire dei permessi solo se dimostra di aver seguito le lezioni in orari coincidenti con il servizio. La Corte dei Conti Sicilia, con la sentenza n. 171/2015, ha confermato questa interpretazione, evidenziando come la fruizione dei permessi sia strettamente subordinata alla prova della partecipazione effettiva durante l’orario lavorativo.

Il diritto ai permessi retribuiti per motivi di studio è garantito anche per le Università telematiche

Il quadro normativo relativo ai permessi studio per il personale scolastico è chiaro: il diritto alla formazione è garantito, ma deve essere bilanciato con le esigenze organizzative dell’amministrazione. In particolare, nel caso delle università telematiche, è essenziale rispettare i requisiti di frequenza effettiva per poter usufruire dei permessi retribuiti.

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