Il Ministero ha quindi inserito il docente con riserva nella II fascia, stipulando contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
Nel luglio 2020, le Graduatorie di circolo e d’istituto sono state sostituite dalle Graduatorie Provinciali e d’Istituto per le supplenze (GPS). Il ricorrente, basandosi sul giudicato favorevole, ha richiesto l’inclusione nella I fascia GPS per il biennio 2020/21 e 2021/22 e per il biennio 2022/24.
Di conseguenza, il Ministero ha stipulato con il docente altri contratti a tempo determinato.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha successivamente riformato la sentenza del TAR Lazio, stabilendo che i docenti con diploma ITP non potevano accedere alla prima fascia delle GPS senza un titolo abilitante specifico (es. PAS, TFA).
In attuazione di questa sentenza, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha escluso il ricorrente dalla prima fascia GPS con provvedimento del 30/06/2023, stabilendo che tutto il servizio prestato dal docente dal 2017/18 al 2021/22 era valido solo ai fini di fatto e non di diritto, con conseguente decurtazione del punteggio.
Il docente si è rivolto all’avv. Giuseppe Sabbatella, che ha presentato ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, richiamando il principio dell’affidamento incolpevole, la tassatività dei casi di annullamento del punteggio di servizio, e la sufficienza del titolo di studio posseduto per la stipula di contratti di supplenza.
Inoltre, ha presentato prova documentale dimostrando che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto contratti di lavoro a tempo determinato se fosse rimasto nella III fascia delle graduatorie d’istituto per gli anni 2017/2020 e successivamente nella II fascia GPS per gli anni 2020/2022.
Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento illegittimo e ordinato all’Amministrazione scolastica di riconoscere giuridicamente il servizio prestato dal docente negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, ripristinando il maggior punteggio nelle graduatorie di riferimento.
Il Giudice ha dichiarato il ricorso fondato, riconoscendo al ricorrente il punteggio per il servizio prestato dal 2017/18 al 2021/22 in virtù dell’inserimento nella II fascia. Ha osservato che il docente, in possesso del diploma di perito industriale capotecnico, era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d’istituto per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20.
L’inserimento nella II fascia è avvenuto per decisione del Ministero in autotutela. Il Giudice stabilisce che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto incarichi a tempo determinato anche con il punteggio rettificato.
Inoltre, dichiara che non è applicabile la previsione dell’art. 8 della O.M. 112/2022, poiché il ricorrente non ha reso dichiarazioni mendaci relativamente ai titoli di accesso. Il Ministero lo ha inserito nelle graduatorie in attesa della pronuncia del giudice amministrativo.
Il Giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento di decurtazione del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici e ha ordinato al Ministero di ripristinare il maggior punteggio a favore del ricorrente.