Home Scuola Personale Tribunale di Reggio Emilia annulla la riduzione del punteggio per un docente

Tribunale di Reggio Emilia annulla la riduzione del punteggio per un docente

tribunale di Reggio Emilia

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato illegittimo il decreto della riduzione del punteggio relativo al servizio svolto inizialmente nella II fascia delle graduatorie d’istituto e poi nella prima fascia GPS, in seguito a una sentenza del TAR Lazio successivamente riformata dal Consiglio di Stato.

Il caso: l’inizio del ricorso per la riduzione del punteggio

Un insegnante tecnico pratico con un diploma di perito industriale capotecnico era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d’istituto per il triennio 2017/18, 2018/19, e 2019/20 per le classi di concorso B003 (Laboratorio di Fisica) e B15 (Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche). Basandosi su precedenti giurisprudenziali favorevoli, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie.

Le conseguenze della sentenza del consiglio di Stato

Il TAR del Lazio, con sentenza del 22/12/2017, ha riconosciuto il valore abilitante del diploma del ricorrente, consentendogli l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Il Ministero ha quindi inserito il docente con riserva nella II fascia, stipulando contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Nel luglio 2020, le Graduatorie di circolo e d’istituto sono state sostituite dalle Graduatorie Provinciali e d’Istituto per le supplenze (GPS). Il ricorrente, basandosi sul giudicato favorevole, ha richiesto l’inclusione nella I fascia GPS per il biennio 2020/21 e 2021/22 e per il biennio 2022/24.

Di conseguenza, il Ministero ha stipulato con il docente altri contratti a tempo determinato.

Ricorso al Tribunale di Reggio Emilia

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha successivamente riformato la sentenza del TAR Lazio, stabilendo che i docenti con diploma ITP non potevano accedere alla prima fascia delle GPS senza un titolo abilitante specifico (es. PAS, TFA).

In attuazione di questa sentenza, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha escluso il ricorrente dalla prima fascia GPS con provvedimento del 30/06/2023, stabilendo che tutto il servizio prestato dal docente dal 2017/18 al 2021/22 era valido solo ai fini di fatto e non di diritto, con conseguente decurtazione del punteggio.

Il docente si è rivolto all’avv. Giuseppe Sabbatella, che ha presentato ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, richiamando il principio dell’affidamento incolpevole, la tassatività dei casi di annullamento del punteggio di servizio, e la sufficienza del titolo di studio posseduto per la stipula di contratti di supplenza.

Inoltre, ha presentato prova documentale dimostrando che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto contratti di lavoro a tempo determinato se fosse rimasto nella III fascia delle graduatorie d’istituto per gli anni 2017/2020 e successivamente nella II fascia GPS per gli anni 2020/2022.

Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento illegittimo e ordinato all’Amministrazione scolastica di riconoscere giuridicamente il servizio prestato dal docente negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, ripristinando il maggior punteggio nelle graduatorie di riferimento.

La sentenza

Il Giudice ha dichiarato il ricorso fondato, riconoscendo al ricorrente il punteggio per il servizio prestato dal 2017/18 al 2021/22 in virtù dell’inserimento nella II fascia. Ha osservato che il docente, in possesso del diploma di perito industriale capotecnico, era stato inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d’istituto per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

L’inserimento nella II fascia è avvenuto per decisione del Ministero in autotutela. Il Giudice stabilisce che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto incarichi a tempo determinato anche con il punteggio rettificato.

Inoltre, dichiara che non è applicabile la previsione dell’art. 8 della O.M. 112/2022, poiché il ricorrente non ha reso dichiarazioni mendaci relativamente ai titoli di accesso. Il Ministero lo ha inserito nelle graduatorie in attesa della pronuncia del giudice amministrativo.

Il Giudice ha dichiarato illegittimo il provvedimento di decurtazione del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici e ha ordinato al Ministero di ripristinare il maggior punteggio a favore del ricorrente.

Exit mobile version