Esistono alcune esenzioni dalla trattenuta Brunetta. Non vengono applicate riduzioni dello stipendio per assenze dovute a:
Inoltre, rimangono valide le tutele contrattuali migliorative per i lavoratori affetti da gravi patologie.
A partire dall’11° giorno di malattia, il dipendente pubblico vede ripristinati gradualmente tutti gli emolumenti. L’unica esclusione riguarda l’indennità variabile per malattie che superano i 15 giorni.
La normativa Brunetta del 2008 stabilisce che i dipendenti pubblici subiscono una riduzione della retribuzione nei primi 10 giorni di malattia, con regole precise per il calcolo della decurtazione.