Trattenuta Brunetta: come funziona la riduzione sullo stipendio dei dipendenti pubblici

La normativa Brunetta prevede una trattenuta sullo stipendio per i dipendenti pubblici nei primi 10 giorni di malattia, con esenzioni per infortuni e ricoveri.

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Il Decreto Brunetta del 2008 introduce la trattenuta sullo stipendio per i dipendenti pubblici in caso di malattia. Nei primi 10 giorni di assenza, il lavoratore subisce una riduzione della retribuzione, che include solo il trattamento economico fondamentale. Vediamo nel dettaglio come si applica questa normativa e quali sono le esenzioni.

Decurtazione nei primi 10 giorni di malattia

Durante i primi 10 giorni di malattia, il dipendente pubblico riceve solo la parte fondamentale dello stipendio, senza le indennità aggiuntive e le componenti accessorie fisse. Questa riduzione si applica a prescindere dalla durata complessiva della malattia, e colpisce ogni giorno di assenza.

Ad esempio, se la malattia si protrae oltre i 10 giorni, la trattenuta viene comunque applicata per i primi 10 giorni. Il calcolo della trattenuta varia in base all’anzianità di servizio e alla categoria professionale, con una perdita che va da 1,95€ per il personale A/AS fino a 8,58€ per i docenti con oltre 28 anni di anzianità.

Esenzioni dalla trattenuta

Esistono alcune esenzioni dalla trattenuta Brunetta. Non vengono applicate riduzioni dello stipendio per assenze dovute a:

  • Infortuni sul lavoro
  • Malattie di servizio
  • Ricoveri ospedalieri

Inoltre, rimangono valide le tutele contrattuali migliorative per i lavoratori affetti da gravi patologie.

Ripristino degli emolumenti dall’11° giorno di malattia

A partire dall’11° giorno di malattia, il dipendente pubblico vede ripristinati gradualmente tutti gli emolumenti. L’unica esclusione riguarda l’indennità variabile per malattie che superano i 15 giorni.

La normativa Brunetta del 2008 stabilisce che i dipendenti pubblici subiscono una riduzione della retribuzione nei primi 10 giorni di malattia, con regole precise per il calcolo della decurtazione.

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