In particolare, il ricorrente si opponeva alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione circa le misure compensative ai sensi del D.Lgs 206/2007 consistenti in 600 euro e due anni di tirocinio in ragione della sproporzionalità, irragionevolezza e carenza di motivazione delle stesse.
Non solo, ma ai pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell’istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti.
Spiegate le ragioni del ricorso, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Istruzione a fronte dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, con il quale sono state disposte delle misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007.
Sentite le parti, secondo i togati del Tar Lazio il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati:
“Il Collegio intende dare continuità all’orientamento inaugurato con la sentenza n. 7268/2021 di questa Sezione, successivamente confermato con altre pronunce conformi (cfr. sent. n. 7595/2021).
Nel caso oggetto dell’odierno giudizio, parte ricorrente ha conseguito la laurea in Italia e ha intrapreso il percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione frequentando le attività accademiche previste dall’ordinamento romeno per acquisire la qualifica necessaria a svolgere la professione di docente.
Il Ministero ha emesso il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione, accordando il riconoscimento del titolo con riferimento alla classe di concorso A-60, previo completamento delle misure compensative ivi indicate, ossia, alternativamente, una prova attitudinale ovvero un tirocinio di adattamento.
Come noto, nella determinazione delle misure compensative l’Amministrazione, ferma l’esigenza di una completa e puntuale motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della p.a., potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale dalla stessa seguito, al fine di verificare la logicità e la coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha condizionato il riconoscimento ad una prova attitudinale, la cui previsione e disciplina appare logica, coerente e finalizzata a consentire alla richiedente di provare le proprie capacità e conoscenze. L’estrema gravosità della prova appare descritta da parte ricorrente in via di mera allegazione, ma non sono individuati parametri normativi o altri riferimenti concreti idonei a dimostrare l’asserita sua illegittimità, tanto più che il percorso abilitativo dalla stessa portato a termine dovrebbe garantirle una preparazione tale da poter agevolmente superare detta prova.
Per quanto concerne il tirocinio di adattamento è stata invece prevista una durata di ben due anni scolastici, per non meno di 600 ore da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.
Orbene, il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale non solo all’adattamento dell’istante, ma anche a consentire il completamento di un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano che sia conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia.
Tuttavia, nel caso di specie, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 7268/2021, “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi.