La tassazione delle pensioni estere dipende dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e gli altri Stati. Ogni accordo stabilisce regole precise per determinare quale Stato abbia il diritto di tassare le pensioni, distinguendo tra pensioni private e pensioni pubbliche.
In questo articolo, analizziamo in dettaglio le principali disposizioni riguardanti la tassazione delle pensioni estere per i residenti in Italia, facendo riferimento alle recenti interpretazioni giuridiche e agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate.
Tassazione delle Pensioni Private
L’articolo 18 del Modello OCSE stabilisce che lo Stato di residenza del beneficiario tassa le pensioni private, ossia quelle derivanti da rapporti di lavoro nel settore privato. Numerose convenzioni bilaterali sottoscritte dall’Italia confermano questo principio.
Ad esempio, la Convenzione Italia-Brasile prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza per le pensioni private, con una specifica disposizione per le eccedenze oltre un determinato importo.
Anche la Convenzione con Hong Kong applica lo stesso principio, prevedendo che le pensioni private siano tassabili sia nello Stato di residenza sia nello Stato di origine.
È fondamentale distinguere la natura della pensione (pubblica o privata) in base al tipo di rapporto di lavoro che ha originato il diritto alla pensione, e non solo in base all’ente che la eroga. Questa distinzione permette di applicare correttamente il regime fiscale previsto dalla convenzione applicabile.
Tassazione delle Pensioni Pubbliche
Le pensioni pubbliche, che derivano da un precedente rapporto di lavoro con enti statali o territoriali, seguono regole diverse. L’articolo 19 del Modello OCSE specifica che lo Stato che eroga la pensione ha il diritto esclusivo di tassare queste pensioni. Tuttavia, se il beneficiario possiede la residenza e la cittadinanza dell’altro Stato contraente, la tassazione avviene in quest’ultimo Stato.
Ad esempio, secondo la Convenzione tra Italia e Francia, una pensione pubblica italiana ricevuta da un cittadino francese sarà tassata in Italia, a meno che il beneficiario non sia anche cittadino francese. In tal caso, la tassazione avverrà esclusivamente in Francia.
Deroghe alle Convenzioni Bilaterali
Alcune convenzioni bilaterali prevedono deroghe specifiche alle regole generali. Per esempio, la Convenzione tra Italia e Germania stabilisce che la Germania tassa esclusivamente le pensioni pubbliche solo se il beneficiario ha la cittadinanza tedesca senza avere la cittadinanza italiana. In caso contrario, la competenza di tassazione rimane esclusivamente dell’Italia.
Pensioni da Attività Commerciali Pubbliche
Quando una pensione, sebbene erogata da un ente pubblico, risulta connessa a servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale esercitata dallo Stato o dai suoi enti territoriali, si applicano le regole delle pensioni private dell’articolo 18 del Modello OCSE.
Ad esempio, l’Interpello n. 100/2023 ha chiarito che una pensione erogata dall’INPS a un residente portoghese per servizi resi a un’azienda di trasporto pubblico italiana viene tassata esclusivamente in Portogallo.
Casi Particolari
In sintesi, mentre lo Stato di residenza del beneficiario tassa generalmente le pensioni private, le pensioni pubbliche vengono tassate esclusivamente dallo Stato che le eroga, salvo specifiche deroghe previste nelle convenzioni bilaterali.
Per applicare correttamente le disposizioni fiscali, è cruciale consultare le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia e gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate disponibili sul sito ufficiale.
La tassazione delle pensioni estere per i residenti in Italia richiede un’attenta analisi delle convenzioni bilaterali e delle normative specifiche. Conoscere le regole applicabili permette di evitare la doppia imposizione e garantisce la conformità alle leggi fiscali italiane ed estere.
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