Secondo la famiglia, la scelta di assegnare solo 25 ore di sostegno risultava non adeguata sia rispetto all’orario scolastico della bambina, che alla gravità della sua condizione, che richiede una sorveglianza e un accompagnamento costante. L’amministrazione scolastica aveva giustificato questa decisione affermando che 25 ore fosse il massimo previsto per gli alunni con disabilità grave nella scuola dell’infanzia. Tuttavia, tale argomentazione non ha convinto i giudici.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, stabilendo che il diritto a un adeguato sostegno scolastico per gli alunni con disabilità è costituzionalmente garantito e che non è accettabile giustificare una carenza di ore con ragioni economiche o di organico. Il TAR ha così ordinato al Circolo Didattico di Orta di Atella di garantire alla studentessa un insegnante per un numero sufficiente di ore settimanali, pari a 40. Qualora la scuola non adempia a questa disposizione, il tribunale si riserva di nominare un commissario ad acta per vigilare sull’esecuzione della sentenza.
Questa sentenza rappresenta un’importante vittoria per il diritto all’inclusione scolastica degli alunni disabili. Il TAR ha ribadito che ogni studente, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche o mentali, ha il diritto di essere supportato in modo adeguato per poter godere di una formazione completa e senza discriminazioni. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di rispettare le esigenze reali degli alunni, non solo quelle formali previste dalle normative.