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Supplenze Personale ATA 2024/25: regole e procedure

Ministero dell'Istruzione e del Merito

La Circolare Ministeriale n. 115135 del 25 luglio 2025, indirizzata agli USR, contiene le istruzioni operative per le supplenze del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/25. Quali sono le regole e le procedure che interessano nello specifico le supplenze per il Personale ATA?

Supplenze Personale ATA 2024/25

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, stabilisce che i posti non coperti da incarichi a tempo indeterminato, eccetto quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), sono coperti con supplenze annuali o temporanee fino al termine dell’attività didattica. Si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli (articolo 554 del D.L.vo 297/94) e, se queste sono esaurite, si ricorre agli elenchi e alle graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n. 75).

Utilizzo delle Graduatorie d’Istituto, accettazione di una supplenza e spezzoni di orario

In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti e delle graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici assegnano le eventuali disponibilità residue scorrendo le graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettare un’altra supplenza per un diverso profilo professionale, purché prima della presa di servizio.

L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, garantisce il completamento per le supplenze attribuite su spezzone orario. È possibile lasciare uno spezzone per un posto intero se al momento della convocazione per lo spezzone non era disponibile un posto intero. Il completamento può avvenire solo tra posti dello stesso profilo.

Servizi svolti in diversi profili, sostituzione del personale temporaneamente assente, deroghe e deleghe

Secondo l’articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico è possibile prestare servizi come insegnante, istitutore o personale ATA, anche in scuole non statali, purché non in contemporaneità.

I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee per sostituire il personale ATA temporaneamente assente, rispettando i criteri dell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Non è consentita la sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014.

Il divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 205 del 27 dicembre 2017, che consente supplenze brevi per sostituire assistenti amministrativi e tecnici a partire dal trentesimo giorno di assenza.

È possibile delegare un rappresentante per la nomina e non si applicano sanzioni per rinuncia o mancata presa di servizio se non ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del D.M. n. 430/2000.

Copertura dei posti vacanti di DSGA

Per il profilo di DSGA, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti avviene secondo l’articolo 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. I posti residuati dalla procedura selettiva possono essere coperti con supplenze secondo le disposizioni generali.

Allegato

Scarica la Circolare Ministeriale n. 115135 del 25 luglio 2025 per tutti i dettagli.

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