L’articolo 14, comma 3, dell’OM 88/24 fornisce indicazioni precise in merito alla possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra. In particolare, il personale in servizio per supplenza conferita dalle GI può lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, anche se assegnata dalla stessa GI. Inoltre, è sempre possibile lasciare una supplenza da GI per un’altra da GaE o GPS, anche nel caso in cui la prima sia al 31 agosto o al 30 giugno e la seconda sia uno spezzone orario. Al contrario, non è consentito lasciare una supplenza da GaE o GPS per un’altra da GaE, GPS o GI, né una supplenza breve da GI per un’altra breve o “fino al termine delle lezioni” dalla stessa GI.
L’articolo 14 dell’OM 88/24 prevede sanzioni per il personale che rifiuta una supplenza da GaE o GPS, mentre non sono previste sanzioni per chi rifiuta una supplenza da GI per accettarne una da GaE o GPS. È importante sottolineare che è sempre possibile lasciare una supplenza breve da GI per un’altra al 30 giugno, anche se assegnata dalla stessa GI, come chiarito dall’articolo 14, comma 3, dell’OM 88/2024. In conclusione, la normativa sulle supplenze docenti presenta diverse sfaccettature e richiede un’attenta analisi per evitare errori e possibili sanzioni. È fondamentale consultare la normativa vigente e, in caso di dubbi, rivolgersi agli uffici competenti per ottenere chiarimenti.