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Supplenze docenti da GI: quando è possibile lasciarle per un’altra?

Supplenze docenti da GI: quando si può lasciare una breve per un'altra al 30 giugno? Facciamo chiarezza su normativa, sanzioni e casi specifici.

Insegnante in classe

Il complesso mondo delle supplenze docenti è spesso caratterizzato da incertezze e dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra. In questo articolo, faremo chiarezza sulle normative che regolano le supplenze conferite da graduatoria di istituto (GI), analizzando quando è consentito lasciare una supplenza breve per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto, anche se assegnata dalla stessa GI.

Supplenze dopo il 31 dicembre: una precisazione

È fondamentale premettere che, per i posti vacanti e/o disponibili che si rendono tali dopo il 31 dicembre, è possibile conferire solo supplenze temporanee con termine ultimo al massimo la fine delle lezioni. Le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, infatti, possono essere assegnate esclusivamente su posti che risultano vacanti e/o disponibili entro il 31 dicembre, come stabilito dall’articolo 2, comma 5, dell’OM n. 88/2024. Tali supplenze sono attribuite prioritariamente dalle GaE (Graduatorie ad Esaurimento) e, in subordine, dalle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e dalle GI.

Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra?

L’articolo 14, comma 3, dell’OM 88/24 fornisce indicazioni precise in merito alla possibilità di lasciare una supplenza per accettarne un’altra. In particolare, il personale in servizio per supplenza conferita dalle GI può lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, anche se assegnata dalla stessa GI. Inoltre, è sempre possibile lasciare una supplenza da GI per un’altra da GaE o GPS, anche nel caso in cui la prima sia al 31 agosto o al 30 giugno e la seconda sia uno spezzone orario. Al contrario, non è consentito lasciare una supplenza da GaE o GPS per un’altra da GaE, GPS o GI, né una supplenza breve da GI per un’altra breve o “fino al termine delle lezioni” dalla stessa GI.

Supplenze docenti: le sanzioni e i casi specifici

L’articolo 14 dell’OM 88/24 prevede sanzioni per il personale che rifiuta una supplenza da GaE o GPS, mentre non sono previste sanzioni per chi rifiuta una supplenza da GI per accettarne una da GaE o GPS. È importante sottolineare che è sempre possibile lasciare una supplenza breve da GI per un’altra al 30 giugno, anche se assegnata dalla stessa GI, come chiarito dall’articolo 14, comma 3, dell’OM 88/2024. In conclusione, la normativa sulle supplenze docenti presenta diverse sfaccettature e richiede un’attenta analisi per evitare errori e possibili sanzioni. È fondamentale consultare la normativa vigente e, in caso di dubbi, rivolgersi agli uffici competenti per ottenere chiarimenti.

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