Nella stessa circolare si fa riferimento, oltre che alla superiore Legge (la n. 68/99), anche ad altri riferimenti normativi come la Circolare Ministeriale n. 248/2000, e le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007.
Di recente l’Ufficio Scolastico di Bari ha sapientemente riepilogato tutte le tipologie di riserve con i riferimenti normativi ad esse collegate. Se ne mostra il contenuto degli stralci in maniera integrale.
Riserva N, M – La Legge 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N), sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego. E’ necessario che la certificazione che attesti l’iscrizione abbia data contigua all’assunzione presso l’istituzione scolastica.
Riserva R– L’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
Riserva E – Si richiama l’attenzione “sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98”
Riserva A – La Legge n. 407/98 art 1, comma 2, dispone che “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli…”