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Supplenze Docenti 2024/25, nomine fino ‘ad aventi diritto’: cosa comporta?

Supplenze docenti

Le supplenze docenti per l’anno scolastico 2024/25 vedranno, con molta probabilità, l’introduzione delle nomine fino “ad avente diritto“. Nonostante questa formula non sia più presente nel CCNL di categoria, è stata reintrodotta nel DL 71/2024, già approvato alla Camera. Vediamo nel dettaglio chi potrà essere nominato e su quali posti, in attesa che vengano occupati stabilmente.

Supplenze docenti fino “ad aventi diritto” sui posti da assegnare al Concorso Docenti 2023

Per i gradi di infanzia e primaria, così come per la scuola secondaria, i concorsi indetti con DDG n. 2576/2023 e DDG n. 2575/2023 non hanno ancora prodotto un numero significativo di graduatorie di merito utilizzabili per le immissioni in ruolo del 2024/25. Sebbene siano previste nuove pubblicazioni nelle prossime settimane, non sarà possibile coprire tutta la quota delle assunzioni entro il 31 agosto, come indicato nella timeline delle assunzioni 2024 da concorsi PNRR.

Per questo motivo, è stato inserito un emendamento nel Decreto Scuola n. 71/2024 che consente le assunzioni dai concorsi 2024 fino al 31 dicembre 2024, per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre.

Fino ad aventi diritto: cosa significa?

La dicitura “fino ad aventi diritto” è utilizzata principalmente nel contesto delle supplenze scolastiche per indicare un incarico temporaneo conferito in attesa che il posto venga assegnato a un candidato avente diritto, ossia un insegnante che ha superato una procedura concorsuale o che risulta in posizione utile all’assunzione in una graduatoria ufficiale.

In pratica, questo tipo di supplenza viene conferita quando un posto è vacante ma ancora non è stato possibile nominare il titolare definitivo per vari motivi, come la pubblicazione delle graduatorie non ancora avvenuta o le procedure di nomina non completate. Gli incarichi “fino ad aventi diritto” garantiscono che il posto di lavoro non resti scoperto durante l’anno scolastico, permettendo così la continuità didattica e amministrativa.

Le principali caratteristiche di questi incarichi sono:

  1. Provvisorietà: Gli incarichi sono di natura temporanea e durano fino a quando il posto non viene assegnato definitivamente al titolare.
  2. Continuità Didattica: Garantisce che le attività didattiche continuino regolarmente senza interruzioni, nonostante l’assenza del titolare definitivo.
  3. Modalità di Conferimento: Questi incarichi vengono assegnati sulla base delle graduatorie di istituto, ovvero le liste di aspiranti supplenti, in attesa delle graduatorie definitive.

La dicitura “fino ad aventi diritto” dunque svolge un ruolo fondamentale nel sistema scolastico italiano, garantendo che tutte le posizioni di insegnamento siano coperte in maniera continua ed efficace fino a quando non è possibile assegnare il posto in modo definitivo.

Il testo del Decreto Legge 71/2024

“In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo.

I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.

Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.”

La procedura per le nomine delle supplenze

I docenti assunti dai concorsi PNRR entro il 31 agosto 2024 non saranno interessati da questa misura. Dopo le assunzioni in ruolo 2024/25 e prima del conferimento delle supplenze, saranno accantonati i posti da attribuire ai vincitori del concorso PNRR, nella quota stabilita. Sui posti accantonati saranno conferite le supplenze fino all’avente diritto, che potranno avere durata variabile. Dipende da quando saranno svolte le nuove tornate di assunzioni. Se un docente vincitore del concorso ha avuto una supplenza nella stessa regione e per la stessa classe di concorso, potrà rimanere su quel posto, convertendo il contratto fino all’avente diritto in uno al 31 agosto.

Oltre a quelle previste dai concorsi PNRR, ci saranno probabilmente altre supplenze fino ad aventi diritto, conferite da graduatorie di istituto quando le lezioni sono già iniziate, ma l’Ufficio Scolastico provinciale non ha ancora concluso le nomine definitive.

Le graduatorie di merito già pubblicate

Ecco le graduatorie di merito già pubblicate

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