Secondo l’OM 88/2024, il docente che accetta una supplenza tramite interpello è vincolato alle regole previste per le supplenze da GI, comprese le sanzioni in caso di rifiuto o abbandono dell’incarico. L’art. 14, comma 2, stabilisce che l’abbandono del servizio comporta l’esclusione dalle supplenze da GI per tutto il periodo di validità delle graduatorie. In altre parole, il docente non potrà accettare nuove supplenze dalle GI se decide di interrompere l’incarico ottenuto tramite interpello.
Facciamo un esempio. Potrebbe un docente rinunciare ad una supplenza ottenuta tramite interpello da una scuola primaria, in favore di un’altra supplenza breve offerta tramite GI sulla scuola secondaria? La risposta è negativa.
L’art. 13, comma 23, dell’OM 88/2024 prevede infatti che le supplenze assegnate tramite interpello siano soggette alle stesse regole delle supplenze da GI. Pertanto, abbandonare il servizio comporterebbe l’esclusione dalle supplenze conferite tramite le GI, limitando così le opportunità future per il docente.
Per chi accetta supplenze su posti di sostegno in gradi di istruzione diversi da quelli per cui si è abilitati, ci sono rischi ulteriori. Ad esempio, per un docente della secondaria che accetta una supplenza sulla scuola primaria o dell’infanzia senza un titolo specifico, potrebbe esserci il rischio di non vedersi riconosciuto il punteggio acquisito nelle classi di concorso della scuola secondaria.
La normativa vigente non consente dunque di lasciare un incarico da interpello per accettare un’altra supplenza breve da GI, senza incorrere in sanzioni. La perdita di diritto ad accettare ulteriori incarichi dalle Graduatorie di Istituto per l’intero periodo di validità delle graduatorie medesime rappresenta una conseguenza seria che i docenti devono considerare attentamente prima di prendere qualsiasi decisione.