Le supplenze “lampo” per collaboratori scolastici, caratterizzate da una presa di servizio immediata, rimangono possibili solo in casi di assoluta urgenza. Il dirigente scolastico può autorizzare queste nomine quando l’assenza del personale compromette il diritto allo studio o la sicurezza degli alunni. La deroga richiede una valutazione attenta e una motivazione scritta, garantendo che ogni altra soluzione organizzativa sia stata esplorata.
Situazioni in cui la scuola non può garantire il regolare servizio, come l’assistenza agli alunni con disabilità o l’incolumità degli studenti, giustificano queste supplenze. Il dirigente deve agire responsabilmente, assicurando che l’attribuzione del posto risponda a necessità improrogabili.
Le scuole devono seguire con attenzione le indicazioni operative della circolare n. 8446, garantendo il rispetto delle norme per le supplenze brevi. Sebbene la normativa limiti le sostituzioni, i dirigenti scolastici possono autorizzare supplenze urgenti quando l’assenza del personale minaccia il funzionamento minimo del servizio scolastico.
I collaboratori scolastici devono sapere che le supplenze immediate rimangono possibili in casi eccezionali, purché giustificate da motivazioni valide e documentate. Questo equilibrio tra regole e deroghe permette di tutelare sia la continuità del servizio scolastico sia i diritti degli studenti.