La mancata presentazione della domanda per le supplenze comporta l’impossibilità di ottenere incarichi con scadenza al 30 giugno o 31 agosto per l’anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalle graduatorie di appartenenza (GaE o GPS).
Se un docente non include alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto nella sua domanda, sarà considerato rinunciatario solo per quelle specifiche preferenze non espresse. Questo comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalle relative graduatorie, ma lascia aperta la possibilità di accettare incarichi da altre classi di concorso o da graduatorie d’istituto.
Il docente che non esprime tutte le preferenze non può ricevere supplenze al 30 giugno o 31 agosto per quelle sedi specifiche, ma potrà comunque ottenere incarichi da graduatorie d’istituto. Inoltre, sarà possibile completare l’orario con supplenze brevi o spezzoni orari fino a 6 ore, se offerti dalla scuola.