Le supplenze assegnate tramite le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) seguono regole precise, come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 88/2024, con sanzioni specifiche in caso di rinuncia, abbandono del servizio o mancata presentazione della domanda. Vediamo i dettagli.
Supplenze 2024/25: rinuncia alla supplenza e mancata presa di servizio
Quando un docente rifiuta una supplenza assegnata tramite il sistema informatizzato o non si presenta al lavoro entro il termine stabilito, perde il diritto a ricevere ulteriori supplenze con scadenza 30 Giugno o 31 Agosto per l’anno scolastico corrente. Questa sanzione riguarda sia le GaE che le GPS e si estende anche alle graduatorie d’istituto se le altre graduatorie sono esaurite.
Abbandono del servizio o mancata presentazione della domanda
L’abbandono del servizio si verifica quando il docente lascia il posto dopo aver preso servizio. In questo caso, la sanzione è ancora più severa: il docente viene escluso dalla possibilità di ricevere supplenze fino al rinnovo delle graduatorie, per tutte le classi di concorso a cui ha titolo.
La mancata presentazione della domanda per le supplenze comporta l’impossibilità di ottenere incarichi con scadenza al 30 giugno o 31 agosto per l’anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalle graduatorie di appartenenza (GaE o GPS).
Supplenze 2024/25: rinuncia per le sedi non espresse
Se un docente non include alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto nella sua domanda, sarà considerato rinunciatario solo per quelle specifiche preferenze non espresse. Questo comporta l’impossibilità di ottenere supplenze dalle relative graduatorie, ma lascia aperta la possibilità di accettare incarichi da altre classi di concorso o da graduatorie d’istituto.
Le sanzioni per le sedi non espresse
Il docente che non esprime tutte le preferenze non può ricevere supplenze al 30 giugno o 31 agosto per quelle sedi specifiche, ma potrà comunque ottenere incarichi da graduatorie d’istituto. Inoltre, sarà possibile completare l’orario con supplenze brevi o spezzoni orari fino a 6 ore, se offerti dalla scuola.
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