Bisogna ricordare anche che tale clausola perequativa, inizialmente era stata riconosciuta solo per un tempo limitato, in particolare da marzo a dicembre 2018. Tale aumento era stato predisposto (dalla ex ministra Madia) in quanto quello previsto nel CCNL 2016/18 che riguardava la retribuzione tabellare dei dipendenti pubblici (incremento tabellare del 3,48%), non avrebbe permesso ai dipendenti pubblici con le retribuzioni più basse di raggiungere il famoso aumento medio pari a 85,00 euro anche per il 2019.
Per questa ragione diventa indispensabile mantenere in vita l’elemento perequativo di cui in precedenza, visto che a rischiare di perdere quasi il 20% dell’aumento stipendiale riconosciuto nel 2018 sarebbero proprio i dipendenti pubblici (compresi gli insegnanti) con un numero di anni di anzianità minori rispetto ad altri.
Il Movimento 5 Stelle e il vice premier Luigi Di Maio, durante questi mesi, hanno sostenuto il loro precipuo impegno affinché venisse garantita la permanenza dell’elemento perequativo negli stipendi dei dipendenti pubblici e soprattutto di quei lavoratori del comparto scuola.
Dunque, l’auspicio dovrebbe essere quello di una riconferma dell’elemento perequativo nel prossimo Contratto 2019/21, al fine di evitare “tagli” negli stipendi futuri in riferimento alle buste paghe del 2018 per gli insegnanti e per il personale scolastico più in generale.
C’è poi un altro aspetto a cui bisogna porgere lo sguardo sul versante dell’argomento ‘stipendi’. Parliamo dell’IVC, acronimo di indennità di vacanza contrattuale. Anche questo elemento normativo rientra, attraverso la sua aliquota, nella somma complessiva dello stipendio dei pubblici dipendenti.
In buona sostanza, l’indennità di vacanza contrattuale si attiverebbe in previsione del mancato rinnovo del CCNL entro una data ben stabilita: nel nostro caso entro aprile 2019. Di fatto, visto che ancora non è stato rinnovato l’attuale contratto, le suddette aliquote oggi sono contenute negli stipendi degli statali e lo saranno per i prossimi 4 mesi di questo anno.
L’indennità riconosce ai lavoratori un anticipo dei benefici a cui gli stessi saranno soggetti nel momento in cui verrà stipulato il nuovo Contratto (ex articolo 47-bis del D.lgs. 165/01). La somma in busta paga riconosciuta al dipendente sarà pari allo 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019.