Non è stato mai messo in discussione dalla magistratura il valore legale dei titoli professionali relativi a percorsi psicopedagogici sulle materie inerenti il sostegno. Sinora, solo il Ministero ha negato il loro riconoscimento non ritenendo validi e conformi gli stessi alla legge.
Il Consiglio di Stato con questa sentenza accoglie le richieste dei ricorrenti e invita il ministero a valutare le certificazioni ottenute all’estero dagli stessi. Nel contempo dovrà attenersi nell’atto della valutazione ai principi comunitari con la limitazione della discrezionalità amministrativa.
Di fatto il dispositivo del Consiglio di Stato impone al ministero di procedere esclusivamente alla comparazione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.
Ecco le precisazioni del Consiglio di Stato contenute in un’altra sentenza dello scorso febbraio 2020: “La p.a è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).
A questo punto, il Ministero dell’Istruzione avrà il dovere di esaminare la documentazione in egual misura rispetto alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea. In particolare, il ministero valuterà sia la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli che l’esperienza professionale maturata dagli interessati nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
Dopo questa prima fase valutativa oltre che comparativa, il ministero dovrà verificare se sussistono le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento delle istanze presentate dai docenti/formatori in sede procedimentale.