La Nota Miur n. 9839 dell’8 novembre 2010 sottolinea che non si dovrebbe ricorrere ai docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, se non in casi eccezionali. Pur non specificando espressamente la presenza dell’alunno con disabilità, l’interpretazione delle indicazioni ministeriali conferma che il rifiuto è legittimo quando la sostituzione compromette il diritto allo studio dell’alunno.
La questione sollevata da una docente esperta evidenzia la necessità di precisare i limiti della disponibilità del docente di sostegno nella sostituzione dei colleghi assenti. Anche se la normativa non menziona esplicitamente la presenza dell’alunno come motivo di rifiuto, il principio cardine resta la tutela del suo percorso educativo.
In sintesi, il docente di sostegno può rifiutare un ordine di servizio quando l’alunno è presente e il supporto non può essere garantito, rispettando così le finalità dell’insegnamento di sostegno e le direttive ministeriali.