martedì, 11 Febbraio 2025
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Sostituzione per supplenze docenti di sostegno: ci si può rifiutare? [Chiarimenti]

Quando i docenti di sostegno possono rifiutarsi di sostituire un collega assente? Ecco le condizioni previste dalla norma e i limiti dell'ordine di servizio.

I docenti di sostegno possono essere chiamati a sostituire colleghi temporaneamente assenti, ma solo in determinate circostanze. Secondo le normative vigenti, la sostituzione è possibile solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  1. L’alunno con disabilità a cui il docente è assegnato è assente.
  2. Il caso rientra in situazioni eccezionali e non altrimenti risolvibili, come:
    • assenza di docenti in soprannumero totale o parziale;
    • utilizzo di spazi di flessibilità dell’orario didattico (OM n. 88/2024);
    • assegnazione di docenti su posto di potenziamento per le ore non programmate nel PTOF (art. 43/11 CCNL 19/21);
    • assenza di docenti disponibili a svolgere ore eccedenti;
    • impossibilità di nominare un supplente, in particolare nella scuola dell’infanzia.

Se il docente di sostegno è contitolare nella classe del collega assente e l’alunno ha una disabilità grave che richiede costante supporto, la sostituzione non dovrebbe avvenire per non compromettere il progetto di integrazione scolastica (Linee guida del 2009).

L’ordine di servizio e il diritto al rifiuto da parte dei docenti di sostegno

Per effettuare una sostituzione, il docente di sostegno deve ricevere un ordine di servizio dal dirigente scolastico. Tuttavia, il docente può rifiutare l’ordine nei seguenti casi:

  • L’alunno con disabilità è presente e il suo supporto verrebbe compromesso.
  • L’ordine di servizio non rispetta le condizioni di eccezionalità e non altrimenti risolvibili previste dalla normativa.

La Nota Miur n. 9839 dell’8 novembre 2010 sottolinea che non si dovrebbe ricorrere ai docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti, se non in casi eccezionali. Pur non specificando espressamente la presenza dell’alunno con disabilità, l’interpretazione delle indicazioni ministeriali conferma che il rifiuto è legittimo quando la sostituzione compromette il diritto allo studio dell’alunno.

Chiarimenti per i docenti

La questione sollevata da una docente esperta evidenzia la necessità di precisare i limiti della disponibilità del docente di sostegno nella sostituzione dei colleghi assenti. Anche se la normativa non menziona esplicitamente la presenza dell’alunno come motivo di rifiuto, il principio cardine resta la tutela del suo percorso educativo.

In sintesi, il docente di sostegno può rifiutare un ordine di servizio quando l’alunno è presente e il supporto non può essere garantito, rispettando così le finalità dell’insegnamento di sostegno e le direttive ministeriali.

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