La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del datore di lavoro. Secondo i giudici, il DVR e il POS avrebbero dovuto contenere una valutazione adeguata dei rischi legati alla proiezione di schegge, integrando misure di prevenzione come l’obbligo di utilizzo degli occhiali di protezione. La mancata previsione di questo rischio ha rappresentato una grave carenza nella gestione della sicurezza. La Corte ha anche ribadito che la nomina del preposto non può escludere la responsabilità del datore di lavoro, specialmente quando le misure di sicurezza previste si rivelano inadeguate.
La sentenza sottolinea l’importanza per i datori di lavoro di garantire una valutazione completa e accurata dei rischi nei documenti di sicurezza. Delegare compiti di vigilanza a un preposto non esonera il datore dalla responsabilità penale, se le misure di protezione risultano inadeguate o incomplete. In questo caso, il mancato adempimento degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori ha rappresentato un ulteriore elemento di colpa. La Cassazione ha quindi confermato la condanna del datore di lavoro a due mesi di reclusione con sospensione condizionale e il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.