La Corte di Cassazione ha stabilito che la nomina di un preposto alla sicurezza non solleva il datore di lavoro dalle proprie responsabilità, specialmente in caso di carenze nelle misure di prevenzione previste nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Questo principio è stato ribadito nel caso di un imprenditore condannato per un incidente avvenuto in un cantiere edile, dove un lavoratore si è infortunato all’occhio sinistro a causa della proiezione di una scheggia durante un’operazione di battitura con un martello.
Il ricorso in Cassazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro, condannato nei due gradi di giudizio precedenti, ha impugnato la sentenza sostenendo che la sua impresa gestiva numerosi cantieri su tutto il territorio nazionale e che, per questa ragione, aveva delegato la vigilanza sulla sicurezza a un preposto. Secondo la sua difesa, sarebbe spettato al preposto individuare i rischi specifici e segnalare eventuali modifiche necessarie al piano operativo di sicurezza (POS). Inoltre, ha evidenziato che l’uso degli occhiali di protezione non era esplicitamente richiesto neanche nel piano di sicurezza dell’impresa appaltante.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del datore di lavoro. Secondo i giudici, il DVR e il POS avrebbero dovuto contenere una valutazione adeguata dei rischi legati alla proiezione di schegge, integrando misure di prevenzione come l’obbligo di utilizzo degli occhiali di protezione. La mancata previsione di questo rischio ha rappresentato una grave carenza nella gestione della sicurezza. La Corte ha anche ribadito che la nomina del preposto non può escludere la responsabilità del datore di lavoro, specialmente quando le misure di sicurezza previste si rivelano inadeguate.
Conseguenze e implicazioni per i datori di lavoro
La sentenza sottolinea l’importanza per i datori di lavoro di garantire una valutazione completa e accurata dei rischi nei documenti di sicurezza. Delegare compiti di vigilanza a un preposto non esonera il datore dalla responsabilità penale, se le misure di protezione risultano inadeguate o incomplete. In questo caso, il mancato adempimento degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori ha rappresentato un ulteriore elemento di colpa. La Cassazione ha quindi confermato la condanna del datore di lavoro a due mesi di reclusione con sospensione condizionale e il pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
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