Dopo la frequenza di uno dei due suddetti corsi, il lavoratore dovrà sostenere l’esame finale per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione. La validità del corso, in entrambi i casi, è quinquennale. Trascorsi i 5 anni, si dovrà partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 6 ore.
A scuola i corsi di formazione sono obbligatori (con il rilascio del relativo attestato) per i seguenti soggetti:
Per quanto riguarda i costi da sostenere per la frequenza dei suddetti corsi di formazione/informazione, la norma (D.lgs. 81/08) stabilisce che al Datore di Lavoro (nel caso della Scuola, questa figura è rivestita dal Dirigente Scolastico) spetta l’onere del costo della formazione, in quanto si tratta di attività obbligatoria per il lavoratore.
In relazione al periodo di svolgimento, si precisa che è obbligatorio per il Datore di Lavoro porre in essere la somministrazione della relativa formazione al personale prima dell’inizio delle attività, ovvero prima dello svolgimento delle mansioni che lo stesso dovrà andare a svolgere. Ove non fosse possibile ottemperare a questa disposizione, il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) dovrà porre in essere le condizioni per erogare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione del lavoratore. Nella prassi comune questa regola non viene quasi mai rispettata.
Per ciò che attiene ai tempi di somministrazione della formazione, il D.lgs. 81/08 impone che l’attività formativa dovrà necessariamente svolgersi durante l’orario di lavoro. Nel comparto della scuola questa norma non potrà mai essere rispettata e di conseguenza quasi sempre i corsi di formazione sulla sicurezza si svolgono in orario antimeridiano.
In questo caso, le ore di formazione svolte dal personale ATA in attività extra curricolare dovranno essere recuperate per intero, mentre per il personale docente tali ore dovranno rientrare nelle famose attività funzionali all’insegnamento previste dal CCNL.
Un’altra importante precisazione riguarda infine la possibilità di svolgere i corsi sulla sicurezza online (in FaD o a distanza). Per il livello di rischio presente a scuola sono vigenti alcune restrizioni. A stabilirlo è stato l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 di cui si rimanda la consultazione.
In ogni caso, la formazione generale (di durata pari a 4 ore) potrà essere erogata anche in modalità e-learning (Fad Asincrona); impossibile invece quella relativa alla parte che attiene ai rischi specifici. In questo caso sarà indispensabile la presenza del lavoratore mediante lezione frontale.