L’elenco dei comuni interessati potrebbe subire aggiornamenti nelle prossime ore. Per dettagli aggiornati, è consigliabile consultare i siti web dei rispettivi comuni e il portale della Protezione Civile.
La differenza tra sospensione delle attività e chiusura totale delle scuole
In caso di allerta meteo o emergenze, i prefetti e i sindaci possono decidere di sospendere le attività didattiche o di chiudere totalmente le scuole. Vediamo le differenze:
Sospensione delle attività didattiche: La scuola resta aperta, ma le lezioni sono sospese. Solo il personale ATA deve recarsi a scuola, mentre i docenti sono esentati salvo che non vi siano attività programmate nel piano annuale. In caso di difficoltà nel raggiungere la sede, il personale ATA può giustificare l’assenza tramite i permessi previsti dal contratto.
Chiusura totale della scuola: È un provvedimento più estremo, che sospende tutte le attività scolastiche. Nessun membro del personale è tenuto a recarsi a scuola, e le assenze sono giustificate senza decurtazione economica. Questo provvedimento è regolato dall’art. 1256 del Codice Civile, che prevede la sospensione dell’obbligazione lavorativa in caso di impossibilità oggettiva.
Recupero delle lezioni perse e validità dell’anno scolastico
La chiusura temporanea delle scuole per maltempo non implica necessariamente il recupero delle lezioni perse. La validità dell’anno scolastico è comunque garantita, anche se il totale delle lezioni non raggiunge i 200 giorni previsti. Le scuole, tuttavia, possono valutare la possibilità di recuperare i giorni persi per assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi e la valutazione completa degli studenti.