Fino ad oggi la norma ha previsto che la bocciatura fosse automatica a seguito di un voto in condotta pari a 5 (cinque), applicata solo nei casi di gravi atti di violenza che sfociassero anche in reati gravi perseguibili dalla magistratura. Con la riforma Valditara, l’assegnazione del 5 in condotta, che comporterebbe una bocciatura, potrebbe avvenire anche in presenza di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto.
Per quanto riguarda la valutazione sulla condotta, la stessa impatterà sulla valutazione media dei voti dello studente. La nuova riforma farà riferimento all’intero anno scolastico, cercando di dare maggiore peso alla violazione reiterata del Regolamento d’Istituto con episodi violenti, come per esempio un’aggressione nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico, ma anche verso i propri compagni.
Per le scuole secondarie di I grado, dunque, sarà ripristinata la valutazione del comportamento che verrà espressa in decimi. Tale valutazione influenzerà la media generale dello studente, modificando così di fatto la riforma attualmente in atto datata 2017.
Per la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) la valutazione sul comportamento influenzerà direttamente la dinamica dei crediti necessari e indispensabili per l’ammissione all’Esame di Stato della Maturità.
La riforma prevista dal primo inquilino del Dicastero di Viale Trastevere riguarda nella sostanza anche il tema della sospensione degli studenti. Le novità prevedono che le sospensioni fino a 2 giorni comporteranno più impegno scolastico, coinvolgendo lo studente sospeso in attività di riflessione e approfondimento sui comportamenti che hanno condotto alla sospensione. Le attività, previste nella nuova norma, saranno assegnate dall’intero consiglio di classe, e culmineranno nella produzione di un elaborato critico da parte dello studente, che sarà poi oggetto di valutazione da parte dello stesso organo collegiale della classe.
Nel caso in cui la sospensione superi i 2 giorni, lo studente sarà chiamato a svolgere altre attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate, garantendo così una copertura assicurativa adeguata. Nei casi più gravi, infine, l’attività di cittadinanza solidale potrà procrastinarsi oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo i principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità della violazione compiuta dal discente.