Gentile studio legale Santonicola and Partners,
siamo colleghe, rispettivamente maestra-scuola primaria, nelle GaE con riserva ed immessa in ruolo, previa stipula del contratto sottoposto a clausola risolutiva (n.b. il ricorso GaE, nel merito, non è stato ancora discusso) e docente di secondaria, vincitrice di concorso “coperta dalla cautelare, giudice amministrativo”, parimenti sottoposta alla clausola che subordina il ruolo, già concesso, allo scioglimento della riserva.
Trovandoci al primo anno, con incarico a tempo indeterminato, abbiamo effettuato il periodo di formazione e prova. Nello specifico, sono stati verificati i nostri standard professionali, attraverso laboratori didattico-formativi, formazione on-line, l’elaborazione del bilancio delle competenze, la partecipazione ai momenti della vita collegiale scolastica, lo svolgimento di lezioni osservate dal tutor.
Al termine della prova, abbiamo sostenuto un colloquio per la valutazione su di un’attività formativa, appositamente predisposta, ed in merito alle esperienze d’insegnamento del docente neoassunto.
Concluso l’esame, il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Comitato di Valutazione, con un giudizio favorevole sulla formazione e prova, ha emesso provvedimento motivato per la conferma in ruolo.
A questo punto, in caso di successivo licenziamento, dovuto ad eventuale rigetto, nel merito, del ricorso amministrativo (finalizzato all’inserimento in GaE o nelle Graduatorie Regionali dei concorsi), potremmo agire, innanzi alla magistratura civile, avverso la risoluzione contrattuale, per il consolidamento della nostra posizione, derivato dalla “conferma in ruolo”?
Gentili docenti,
la risposta al quesito non può che essere affermativa.
Lo studio legale ricorrerà, innanzi alla magistratura civile (GdL territorialmente competente), avverso ogni forma di licenziamento, comminato ai docenti in ruolo “a tutti gli effetti “ per l’avvenuto superamento del periodo di prova.
Invocheremo, a tutela degli assistiti, l’applicazione del “principio comunitario dell’affidamento”, avendo manifestato, l’istituzione scolastica, la piena volontà di assumere il docente definitivamente.
Sarebbe per noi ravvisabile, allorché fosse deciso, in seguito, il licenziamento (a prescindere dalla motivazione), la lesione del ragionevole affidamento, maturato nell’insegnante, di accedere nei ruoli statali, assicurato dal provvedimento dirigenziale motivato che ha confermato il superamento della valutazione finale.
Per ricevere altri chiarimenti, si inoltri email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “info ricorso mantenimento ruolo nome, cognome“.