Prima di illustrare l’elenco degli impegni che spettano a ciascun docente sarebbe bene ricordare che nessun Dirigente Scolastico potrà in ogni caso costringere gli insegnanti a permanere in servizio presso la scuola, senza che sia stata programmata (con largo anticipo) una serie di attività ben precise e rientranti nel cosiddetto Piano delle Attività Annuali. Ricordiamo anche che tali piani, sovente si interrompono nei giorni precedenti o successivi al 30 giugno di ogni anno scolastico, con l’ultimo collegio dei docenti.
A ribadire quanto su esposto un articolo del Codice Civile fa piena luce sull’argomento. In particolare, l’art. 1256 (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) precisa che in mancanza degli alunni (conseguenza del termine delle lezioni), il docente è libero da qualsiasi obbligo derivante dalla sua funzione; pertanto, l’attività obbligatoria di insegnamento non è più dovuta.
Quindi, di fatto, i docenti non hanno nessun obbligo di rimanere a scuola secondo il proprio orario didattico. Tuttavia, gli stessi possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, purché queste siano state riportate inizialmente nel Piano annuale delle Attività. Di seguito riportiamo quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 a proposito delle attività spettanti a ciascun docente:
Pertanto, alla luce di quanto su esposto non è affatto ipotizzabile l’imposizione o l’obbligo da parte del Datore di Lavoro della presenza a scuola del docente attraverso l’obbligo dell’apposizione della firma nel registro delle presenze giornaliere.
Premessa – Molti docenti ci scrivono in questi giorni a proposito del numero di giorni di ferie a cui hanno diritto. Detto ciò, è bene procedere operando una distinzione non relativa alla tipologia di contratto a cui è sottoposto l’insegnante, ovvero se assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma all’anzianità di servizio prestato in qualità di docente. In ogni caso, alle due tipologie di lavoratori spetteranno i seguenti diritti:
Per “anzianità di servizio” si intende il servizio prestato a qualsiasi titolo, anche in qualità di supplente. Pertanto, anche un docente neoassunto in ruolo nel 2017/18 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 giorni, avrà diritto alla fruizione di 32 giorni di ferie.
La richiesta di ferie – Ogni docente dovrà compilare i modelli di domanda di ferie e festività soppresse (modelli cartacei forniti dalle rispettive segreterie scolastiche), i quali dovranno essere riconsegnati compilati in tutte le parti entro e non oltre l’ultimo giorno utile di giugno o comunque a discrezione del Dirigente Scolastico.
Nella compilazione del foglio ferie sarà importante rispettare le seguenti regole: