E’ giunto quindi il momento di fare chiarezza su tutto questo, partendo dal presupposto che la condizione di lavoro comporta doveri e anche diritti.
Soffermiamoci dunque sulla tempistica di ogni singola riunione collegiale. In tal senso, una nota ministeriale del 1976 fissa i tempi e le modalità per lo svolgimento del Collegio docenti e/o del Consiglio di classe. Parliamo della C.M. n 37 del 1976. All’interno di questa norma (tutt’ora vigente) si legge che la durata delle riunioni di cui sopra deve essere fissata a priori dal Dirigente Scolastico e resa nota all’interno della circolare di convocazione. E’ ammessa tuttavia una dilazione dei tempi, ma la stesa deve essere approvata a maggioranza dai componenti presenti nel consesso.
Solitamente questa procedura non avviene mai e le riunioni hanno spesso una durata maggiore e a volte anche doppia rispetto a quella dichiarata sull’atto di convocazione.
La soluzione suggerita dalla legge è di aggiornare la riunione in altra data nel caso in cui la stessa si protragga a lungo. Rispettare la norma deve servire soprattutto come deterrente anche per coloro che intervengono impropriamente durante i lavori (a volte con sottolineature sterili ed inutili), allungando di molto i tempi già stabiliti.
All’occorrenza si consiglia di redigere un vero e proprio regolamento dello svolgimento delle riunioni collegiali, avendo cura di contingentare anche i tempi degli interventi dei singoli componenti e del Dirigente Scolastico che presiede la riunione.