Per il Segretario nazionale del sindacato Anief dunque, il dispositivo rappresenta un precedente clamoroso che la giurisprudenza dovrà necessariamente tenere conto nei casi di specie.
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Dopo quanto affermato dai giudici del Tribunale del Lavoro della cittadina etnea, da questo momento in poi tutte le sentenze sfavorevoli al Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda i diritti dei precari in relazione ai loro scatti di anzianità, produrranno degli effetti nel tempo per i lavoratori stessi e titolari delle sentenze favorevoli. In poche parole, questo significa che quando tali lavoratori saranno assunti nei ruoli dello Stato, la loro ricostruzione di carriera dovrà considerarsi a partire dal primo anno di precariato e non dal momento della stipula del contratto a tempo indeterminato.
Tale diritto inficia positivamente anche quello delle fasce stipendiali del lavoratore. Per esempio, riporta Anief in un suo articolo, il diritto al livello stipendiale 3-8 varrebbe anche per il ricorrente vittorioso, nonostante lo stesso sia stato immesso in ruolo dopo il 2011.
Quello che segue è un estratto della relazione della sentenza di cui in oggetto, la quale precisa quanto segue: “Se dal riconoscimento del medesimo trattamento stipendiale previsto per i docenti di ruolo sono scaturite le riconosciute differenze retributive per le quali è stata emessa statuizione di condanna, ciò è perché il trattamento stipendiale cui è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, avere diritto la ricorrente è quello previsto per i docenti che, come la ricorrente, e però a tempo indeterminato, hanno svolto la medesima attività di docenza per un uguale periodo” e, dunque, “il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca va condannato a corrispondere in favore della ricorrente, avuto riguardo al periodo di servizio effettivamente svolto a e decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, le conseguenti differenze stipendiali maturate dall’anno scolastico 2011/2012 in ragione dell’anzianità di servizio e dell’inquadramento, ai fini retributivi, nella fascia stipendiale 3-8. L’Amministrazione scolastica resistente deve essere condannata a pagare la somma corrispondente, oltre accessori”.