Scatti di anzianità ai precari: sentenza epocale, gli effetti anche sui “decreti di ricostruzione carriera”

Scatti di anzianità anche ai precari - Si tratta di una nuova sentenza che farà giurisprudenza. Il ricorso è stato patrocinato dal sindacato Anief

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Una nuova sentenza “destinata a fare giurisprudenza” viene sancita dal Tribunale del Lavoro di Catania e a proposito degli scatti di anzianità legati al decreto di ricostruzione di carriera dopo le immissioni in ruolo. La ricorrente è stata assistita dal sindacato Anief che ha patrocinato il ricorso.

Marcello Pacifico (Anief): “Una sentenza dirompente, avevamo da sempre ragione noi”

Queste le dichiarazioni entusiastiche di Marcello Pacifico sulla notizia diffusa sul sito istituzionale dell’Anief: “Avevamo ragione noi e abbiamo ottenuto una sentenza dirompente: tutte le condanne a carico del Ministero dell’Istruzione sul diritto dei precari a percepire gli scatti di anzianità, producono effetti anche quando il lavoratore entra in ruolo e il decreto di ricostruzione di carriera deve considerare il lavoratore come se fosse entrato in ruolo sin dal primo anno di precariato applicando, ad esempio, anche il diritto al livello stipendiale 3-8 nonostante lo abbia immesso in ruolo dopo il 2011. Ancora una volta il nostro sindacato apre una nuova frontiera nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola”.

Per il Segretario nazionale del sindacato Anief dunque, il dispositivo rappresenta un precedente clamoroso che la giurisprudenza dovrà necessariamente tenere conto nei casi di specie.

Scatti di anzianità nei decreti di ricostruzione: ecco tutti i dettagli della sentenza che farà giurisprudenza

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Dopo quanto affermato dai giudici del Tribunale del Lavoro della cittadina etnea, da questo momento in poi tutte le sentenze sfavorevoli al Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda i diritti dei precari in relazione ai loro scatti di anzianità, produrranno degli effetti nel tempo per i lavoratori stessi e titolari delle sentenze favorevoli. In poche parole, questo significa che quando tali lavoratori saranno assunti nei ruoli dello Stato, la loro ricostruzione di carriera dovrà considerarsi a partire dal primo anno di precariato e non dal momento della stipula del contratto a tempo indeterminato.

Tale diritto inficia positivamente anche quello delle fasce stipendiali del lavoratore. Per esempio, riporta Anief in un suo articolo, il diritto al livello stipendiale 3-8 varrebbe anche per il ricorrente vittorioso, nonostante lo stesso sia stato immesso in ruolo dopo il 2011.

Lo stralcio delle motivazioni della sentenza

Quello che segue è un estratto della relazione della sentenza di cui in oggetto, la quale precisa quanto segue: “Se dal riconoscimento del medesimo trattamento stipendiale previsto per i docenti di ruolo sono scaturite le riconosciute differenze retributive per le quali è stata emessa statuizione di condanna, ciò è perché il trattamento stipendiale cui è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, avere diritto la ricorrente è quello previsto per i docenti che, come la ricorrente, e però a tempo indeterminato, hanno svolto la medesima attività di docenza per un uguale periodo” e, dunque, “il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca va condannato a corrispondere in favore della ricorrente, avuto riguardo al periodo di servizio effettivamente svolto a e decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, le conseguenti differenze stipendiali maturate dall’anno scolastico 2011/2012 in ragione dell’anzianità di servizio e dell’inquadramento, ai fini retributivi, nella fascia stipendiale 3-8. L’Amministrazione scolastica resistente deve essere condannata a pagare la somma corrispondente, oltre accessori”.

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