Dato che ai Capi d’Istituto è stata attribuita la qualifica di Dirigente Scolastico, il Ministero dell’Istruzione ritiene che questi abbiano la competenza per irrogare la sospensione fino a dieci giorni.
La Magistratura, però, ha una visione diversa. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28111/2019 e ordinanza n. 20059 del 14 luglio 2021, ha chiarito che il potere di sospensione dei docenti o del personale scolastico spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).
Il ricorso e la sentenza del Tribunale di Catania – Una docente in servizio nella provincia di Catania ha contestato una sospensione di due giorni irrogatale dal Dirigente Scolastico. L’avvocato Salvatore Marco Spataro ha evidenziato il difetto di terzietà ed imparzialità nel procedimento disciplinare condotto dal Dirigente Scolastico. Con sentenza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato che non è competenza del Dirigente Scolastico irrogare la sospensione, sottolineando che la sanzione dovrebbe essere di competenza dell’U.P.D.
Il Dirigente Scolastico, dunque, non ha competenza e questo fatto comporta la nullità della sanzione.
Occorre chiarire inoltre che la sospensione influisce negativamente sulla progressione di carriera del docente. L’Amministrazione è stata quindi condannata a restituire alla docente l’importo delle trattenute per i due giorni di sospensione e al pagamento delle spese processuali.