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Sanzioni disciplinari al personale scolastico: sentenza del Tar di Catania

Sentenza del Giudice del Lavoro

La questione delle sanzioni disciplinari per il personale della scuola è da sempre una questione alquanto complessa, a causa della sovrapposizione di diverse fonti normative che non sempre sono coordinate tra loro. Una sentenza del Tar di Catania ha fugato qualsiasi dubbio su questo spinoso e delicato argomento.

Le Sanzioni disciplinari al personale scolastico: i diversi gradi dei provvedimenti

Secondo il D. Lgs. n. 297/1994, le sanzioni per il personale docente includono:

  • Censura;
  • Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
  • Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese fino a sei mesi;
  • Sospensione per oltre sei mesi e utilizzazione in compiti diversi;
  • Destituzione.

La Riforma Madia e le responsabilità del Dirigente Scolastico

La riforma Madia ha apportato modifiche significative al T.U. del pubblico impiego (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), prevedendo che il procedimento disciplinare per sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni sia di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale, ovvero il Dirigente Scolastico.

Dato che ai Capi d’Istituto è stata attribuita la qualifica di Dirigente Scolastico, il Ministero dell’Istruzione ritiene che questi abbiano la competenza per irrogare la sospensione fino a dieci giorni.

La posizione della Giurisprudenza: i fatti e la sentenza del Tribunale di Catania

La Magistratura, però, ha una visione diversa. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28111/2019 e ordinanza n. 20059 del 14 luglio 2021, ha chiarito che il potere di sospensione dei docenti o del personale scolastico spetta unicamente all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

Il ricorso e la sentenza del Tribunale di Catania – Una docente in servizio nella provincia di Catania ha contestato una sospensione di due giorni irrogatale dal Dirigente Scolastico. L’avvocato Salvatore Marco Spataro ha evidenziato il difetto di terzietà ed imparzialità nel procedimento disciplinare condotto dal Dirigente Scolastico. Con sentenza del 3 luglio 2024, il Tribunale di Catania ha dichiarato che non è competenza del Dirigente Scolastico irrogare la sospensione, sottolineando che la sanzione dovrebbe essere di competenza dell’U.P.D.

Il Dirigente Scolastico, dunque, non ha competenza e questo fatto comporta la nullità della sanzione.

Occorre chiarire inoltre che la sospensione influisce negativamente sulla progressione di carriera del docente. L’Amministrazione è stata quindi condannata a restituire alla docente l’importo delle trattenute per i due giorni di sospensione e al pagamento delle spese processuali.

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