L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha sottolineato che il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modulo ricevuto con la Comunicazione delle somme dovute. Chi non avesse più il modulo, può recuperarlo accedendo alla propria Area Riservata sul sito dell’Agenzia. Il mancato pagamento entro il 23 settembre o il versamento di un importo inferiore rispetto a quanto previsto comporterà la decadenza dalla rottamazione quater, trasformando le rate già pagate in acconti sul debito residuo.
Non è prevista alcuna remissione in bonis per chi non ha saldato le rate precedenti: lo slittamento riguarda esclusivamente la quinta rata. Mentre in passato le proroghe includevano questa possibilità, in questo caso non verranno riammesse persone decadute per mancato pagamento delle rate precedenti. Tuttavia, la mancata riammissione potrebbe suggerire l’arrivo di una nuova rottamazione quinquies, attraverso la quale i decaduti dalla rottamazione quater potrebbero sanare la propria situazione debitoria.
Chi non salda entro il 23 settembre perderà i benefici della definizione agevolata, con la conseguente riattivazione delle sanzioni e degli interessi originari. Le somme già versate verranno considerate solo come acconto sulle somme totali dovute.