Il pagamento dei contributi per i periodi di vuoto contributivo deve essere fatto con le aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda.
È necessario avere almeno un contributo obbligatorio versato nella gestione pensionistica in cui si esercita la facoltà di riscatto, versato prima della presentazione della domanda.
È possibile riscattare un periodo massimo di 5 anni, anche non continuativi. I periodi riscattabili devono essere successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213 del 2023.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, che può essere obbligatorio, figurativo o da riscatto.
Il periodo può essere anche anteriore alla data del primo contributo o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
L’Inps specifica che chi avesse versato contributi prima del 1° gennaio 1996 vedrà annullare d’ufficio il riscatto già effettuato, con restituzione di quanto versato ma senza eventuali maggiorazioni dovute agli interessi.
La domanda può essere presentata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’istanza può essere inviata dall’interessato o dai suoi parenti (entro il secondo grado) previo consenso del soggetto. Il contributo versato per le domande di riscatto presentate in questo periodo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. Per i lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, e l’onere versato è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo.
La domanda può essere presentata tramite diversi canali: