La giudice Giovanna Picciotti, analizzando la situazione, ha accolto la richiesta del lavoratore, confermando il diritto allo stipendio che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto a tempo indeterminato già dall’anno scolastico 2000/2001. La sentenza si è basata su un esame approfondito delle leggi italiane e del diritto europeo, in particolare sull’Accordo quadro relativo al lavoro a termine, interpretando tale normativa come un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Il tribunale ha invalidato specifiche disposizioni della legislazione nazionale che prevedevano un riconoscimento parziale dell’anzianità di servizio, ritenendole in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’Accordo quadro e dalla giurisprudenza europea. Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a corrispondere le differenze salariali dovute al lavoratore, calcolate sulla base dell’anzianità di servizio accumulata dall’inizio dei contratti a termine e sommando i vari periodi di lavoro fino all’ultimo contratto a termine, oltre agli accessori.
Ecco di seguito le conclusioni del dispositivo:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato sin dall’anno scolastico 2000/2001, tenuto conto della normativa contrattuale di comparto, e per l’effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive, da determinarsi in separato giudizio sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a tempo determinato e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, fino alla data di scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato, oltre accessori“.