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Ricostruzione di carriera docenti e Ata, Cassazione: “valido servizio pre-ruolo”

Il servizio pre-ruolo vale esattamente come il servizio di ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. A sancirlo la Corte di Cassazione

Comunicato Stampa

Comunicato MSA – Il servizio pre-ruolo vale esattamente come il servizio di ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. A sancirlo la Corte di Cassazione con una doppia sentenza dello scorso 28 novembre 2019. Vediamo di cosa si tratta.

Ricostruzione di carriera docenti e Personale Ata: la Corte di Cassazione afferma che il servizio pre-ruolo vale!!

L’istanza di ricostruzione carriera è riservata al personale docente e Ata, assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica e che ha superato l’anno di prova. Tale procedura permette di maturare un’anzianità di servizio utile ai fini dell’inquadramento del dipendente nel corretto scaglione stipendiale.

Grazie alla ricostruzione della carriera è quindi possibile godere di benefici economici e giuridici (punteggio) in base ai servizi prestati prima dell’immissione in ruolo. Ad oggi il Miur riconosce integralmente il servizio pre-ruolo svolto nei primi 4 anni nella scuola statale, mentre i successivi anni sono valutati soltanto nella misura dei 2/3 ai fini giuridici e di 1/3 ai fini economici. D’altra parte, nessun riconoscimento viene dato per il servizio svolto nelle scuole paritarie.

Tale comportamento del Miur, in grave violazione della normativa europea, è stato apertamente condannato dalla Corte di Cassazione, la quale il 28 novembre 2019 ha emesso una doppia sentenza (n. 31149 e n. 31150) in cui ha sancito in maniera inequivocabile l’equivalenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.

Con la prima sentenza, infatti, ha stabilito che l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo, si pone in aperto “contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.

Sullo stesso tono la sentenza n. 31150, la quale stabilisce che l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, rivolto questa volta al personale ATA, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.

Le considerazioni dell’Associazione Docenti MSA dopo le due sentenze della Cassazione

“Siamo molto soddisfatti di questa doppia sentenza della Cassazione, che conferma ciò che abbiamo da sempre sostenuto: non c’è alcun motivo legittimo per non riconoscere il servizio pre-ruolo al pari di quello di ruolo, anche perché l’attività prestata dai precari viene svolta nel medesimo contesto e richiede la stessa professionalità dei colleghi assunti a tempo indeterminato”, commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA comparto scuola.

Proprio in virtù di questa doppia sentenza favorevole, MSA riapre i termini per aderire al ricorso “Ricostruzione di carriera”, in maniera totalmente gratuita. Per ricevere le istruzioni su come aderire al ricorso o per ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare MSA al numero 392-6225285 (esclusivamente a mezzo WhatsApp).

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