Le scuole hanno il dovere di adottare il provvedimento di riallineamento di carriera senza necessità di istanza da parte dei docenti, effettuando un’accurata ricognizione dei fattori di interruzione dell’anzianità di servizio. I docenti, da parte loro, hanno il diritto di ottenere questo provvedimento e possono sollecitare l’Amministrazione in caso di inerzia.
Secondo il DPR 399 del 23 agosto 1988, art. 4, comma 3, al compimento di specifici anni di servizio, l’anzianità è interamente valida ai fini delle successive posizioni stipendiali. Ad esempio, un docente di ruolo con 16 anni di pre-ruolo può recuperare economicamente gli anni di servizio pre-ruolo decurtati all’atto della ricostruzione della carriera, processo noto come riallineamento di carriera.
Il riallineamento di carriera non è più necessario per le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024, grazie alle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Queste modifiche rendono superfluo il riallineamento ex articolo 4, comma 3, del DPR n. 399/1988 per il personale immesso in ruolo dal 2023/2024.
Le scuole stanno attualmente verificando e aggiornando le vecchie ricostruzioni di carriera, definendo una volta per tutte il riallineamento di carriera, confermando o modificando le scadenze contrattuali e le classi stipendiali. Questo processo è fondamentale per garantire la corretta attribuzione degli scatti stipendiali e la regolarità delle posizioni economiche del personale scolastico.