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Riallineamento di carriera e classi stipendiali: scuole obbligate al controllo [Nota MEF]

Le scuole italiane sono impegnate in una massiccia operazione di controllo preventivo della regolarità amministrativa e contabile riguardante i provvedimenti di riallineamento di carriera

Le scuole italiane sono impegnate in una massiccia operazione di controllo preventivo della regolarità amministrativa e contabile riguardante i provvedimenti di riallineamento di carriera. Questa attività si basa sulle condizioni previste dall’articolo 4, comma 3, del DPR 23 agosto 1988, n. 399.

Nello specifico, il Dirigente scolastico deve verificare eventuali fattori che possano interrompere l’anzianità di servizio del personale interessato. Migliaia di ricostruzioni di carriera, già riconosciute da anni, sono attualmente al vaglio, influenzando le classi stipendiali e le scadenze contrattuali di docenti e personale ATA.

Obblighi delle scuole per il riallineamento di carriera: la nota MEF

La nota MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024 chiarisce la differenza tra “ricostruzione di carriera” e “riallineamento di carriera”. Mentre la prima richiede una domanda dell’interessato ed è regolata da norme di rango primario, la seconda è disciplinata da un decreto di recepimento di accordo sindacale e non richiede un’istanza da parte del dipendente. In altre parole, il riallineamento di carriera permette di recuperare, anche ai fini economici, un terzo dell’anzianità oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto nella “ricostruzione di carriera”. Questo processo deve essere attivato d’ufficio dalle scuole.

Obbligo delle scuole di attivare il riallineamento di carriera: la normativa vigente

Le scuole hanno il dovere di adottare il provvedimento di riallineamento di carriera senza necessità di istanza da parte dei docenti, effettuando un’accurata ricognizione dei fattori di interruzione dell’anzianità di servizio. I docenti, da parte loro, hanno il diritto di ottenere questo provvedimento e possono sollecitare l’Amministrazione in caso di inerzia.

Secondo il DPR 399 del 23 agosto 1988, art. 4, comma 3, al compimento di specifici anni di servizio, l’anzianità è interamente valida ai fini delle successive posizioni stipendiali. Ad esempio, un docente di ruolo con 16 anni di pre-ruolo può recuperare economicamente gli anni di servizio pre-ruolo decurtati all’atto della ricostruzione della carriera, processo noto come riallineamento di carriera.

Le nuove normative, disposizioni e normative a partire dall’a.s. 2023/24

Il riallineamento di carriera non è più necessario per le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024, grazie alle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Queste modifiche rendono superfluo il riallineamento ex articolo 4, comma 3, del DPR n. 399/1988 per il personale immesso in ruolo dal 2023/2024.

Le scuole stanno attualmente verificando e aggiornando le vecchie ricostruzioni di carriera, definendo una volta per tutte il riallineamento di carriera, confermando o modificando le scadenze contrattuali e le classi stipendiali. Questo processo è fondamentale per garantire la corretta attribuzione degli scatti stipendiali e la regolarità delle posizioni economiche del personale scolastico.

Allegato

MEF-Carriera

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