La Cassazione ha chiarito il diritto dei docenti precari con incarichi brevi a ricevere la Retribuzione Professionale Docente (RPD), finora riservata ai docenti di ruolo. Il Tribunale di Padova ha stabilito un risarcimento in favore di un docente, riconoscendo quasi 2.000 euro più interessi legali per supplenze brevi senza l’RPD in busta paga. La sentenza, sostenuta dall’Anief, risponde all’orientamento già espresso dalla Cassazione, secondo cui anche i supplenti brevi, assunti per incarichi di pochi giorni, hanno diritto a questa indennità.
Marcello Pacifico, presidente di Anief, ha sottolineato come la posizione della Cassazione e della Corte Europea risponda al principio di non discriminazione, richiamato anche nella direttiva europea 1999/70/CE. La Retribuzione Professionale Docente e il contributo per gli Assistenti Tecnici Amministrativi (CIA) spettano quindi anche ai docenti e al personale ATA a tempo determinato, con un importo che varia da 80 a 300 euro mensili in base all’anzianità di servizio.
Il ricorso per ottenere la retribuzione professionale docente
Il sindacato Anief, che ha avviato e vinto diverse cause legali per il riconoscimento della RPD ai precari, invita i supplenti brevi a presentare ricorso per richiedere la Retribuzione Professionale Docente o il Contributo Individuale Accessorio (CIA). Tramite una diffida, possibile attraverso i canali dell’Anief, è possibile interrompere i termini di prescrizione e attivare una procedura legale per recuperare le somme non corrisposte dal Ministero dell’Istruzione.
La posizione della Corte di Cassazione, ribadita in diverse ordinanze, conferma il diritto per i docenti a tempo determinato di accedere a un trattamento economico pari a quello dei colleghi di ruolo. Pacifico invita tutti i precari interessati a muoversi per recuperare le somme arretrate, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative europee per l’equiparazione dei diritti dei lavoratori.
Il tribunale di Padova riconosce la RPD ai supplenti brevi
Il Tribunale di Padova ha accolto la domanda presentata da un docente precario, riconoscendo il diritto alla Retribuzione Professionale Docente anche per il personale assunto con incarichi brevi. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di corrispondere un risarcimento, determinato in base ai giorni di lavoro effettivamente prestati, pari a circa 1.292 euro più interessi legali. Questa decisione si fonda sul principio comunitario di non discriminazione, evidenziato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20015/2018, che riconosce l’RPD per tutti i docenti e personale educativo, senza distinzioni tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Secondo la direttiva europea 1999/70/CE, tutti i lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico rispetto ai colleghi di ruolo. La sentenza del tribunale di Padova ribadisce la diretta applicabilità del divieto di discriminazione all’interno degli ordinamenti nazionali, non subordinata ad atti specifici degli Stati membri. Questo principio, già riconosciuto dai giudici comunitari, si applica sia alla RPD per i docenti che al CIA per il personale ATA.
Avviare il ricorso con l’assistenza di Anief
Anief ha attivato una rete di supporto legale per i supplenti brevi che intendono recuperare la Retribuzione Professionale Docente. Attraverso i canali dell’Anief, i lavoratori a tempo determinato possono richiedere un consulto e inoltrare una diffida al Ministero per interrompere i termini di prescrizione. La RPD, come riconosciuto dalla Cassazione (Cass. n. 17773/2017), rappresenta una componente fissa e continuativa del salario dei docenti e non è collegata a modalità particolari di svolgimento della prestazione. La direttiva europea stabilisce che il personale a tempo determinato, anche per incarichi di breve durata, non può subire trattamenti economici discriminatori rispetto ai colleghi di ruolo.
Anief invita il personale interessato a presentare un ricorso per ottenere il pagamento dell’indennità accessoria, che per i docenti precari può rappresentare una somma considerevole, con importi variabili in base ai mesi di servizio e all’anzianità.
La Retribuzione Professionale Docente e il Contributo Individuale Accessorio per il personale ATA, di natura continuativa e fissa, sono considerati elementi essenziali della retribuzione e devono essere corrisposti anche ai supplenti con incarichi brevi.
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