Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato in merito al riconoscimento del punteggio del servizio militare nelle graduatorie ATA, stabilendo che il servizio di leva svolto anche non in costanza di rapporto di lavoro deve ricevere il medesimo trattamento a fini della carriera. Questa decisione rappresenta una svolta importante per molti candidati coinvolti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA relative al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
La questione del riconoscimento del punteggio del servizio militare nelle graduatorie ATA
Il nodo della questione risiede nella distinzione operata dal decreto ministeriale n. 50/2021, che prevede un punteggio differenziato per il servizio militare di leva. Nello specifico:
- 6 punti per il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica;
- 0,60 punti per il servizio militare non svolto in costanza di rapporto.
I ricorrenti sostenevano che tale differenza fosse illegittima e lesiva del principio di uguaglianza, affermando che il servizio di leva obbligatoria non dovrebbe ricevere un trattamento differenziato a seconda delle condizioni in cui è stato prestato. La loro richiesta è stata inizialmente respinta dal Tribunale amministrativo regionale (TAR), che aveva invece applicato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui solo il servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro andava considerato ai fini della compensazione piena prevista dalla Costituzione.
La posizione ufficiale del Consiglio di Stato atraerso l’ultima sentenza
Nella recente sentenza n. 09864/2024, il Consiglio di Stato (CDS) ha ribaltato la decisione del TAR, richiamando un diverso indirizzo giurisprudenziale. Secondo il CDS, il servizio militare di leva non può ricevere un trattamento differenziato a fini di carriera:
- La Costituzione, all’articolo 52, stabilisce la tutela della posizione lavorativa del cittadino che assolve agli obblighi di leva.
- Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. n. 297/1994) prevede che il servizio militare sia valido “a tutti gli effetti” senza specificare che debba essere svolto in costanza di rapporto di impiego.
La sentenza ha inoltre sottolineato che una differenziazione basata su questa distinzione violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e risulterebbe priva di fondamento legislativo.
Le conseguenze della sentenza
Accogliendo il ricorso, il Consiglio di Stato ha annullato gli atti contestati e imposto all’amministrazione scolastica di riconoscere ai ricorrenti il punteggio pieno di 6 punti per il servizio militare di leva svolto, anche se non in costanza di rapporto di lavoro. Questa decisione avrà effetti significativi per numerosi candidati ATA che si trovano nella stessa situazione, con conseguenze dirette sulle graduatorie di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
In definitiva, la pronuncia del CDS stabilisce un precedente importante che potrebbe portare a una revisione delle procedure di assegnazione del punteggio nelle graduatorie scolastiche. Questo riconoscimento garantisce un trattamento più equo e uniforme del servizio militare, valorizzando il principio costituzionale di parità di trattamento per tutti i cittadini che hanno adempiuto agli obblighi di leva.
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