Il pagamento delle vacanze è disciplinato dall’art. 40 del CCNL 2007, che richiede il rispetto di tre condizioni principali:
Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il supplente ha diritto sia alla proroga contrattuale sia al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.
Se anche una sola condizione non viene rispettata, il supplente non riceverà il pagamento delle vacanze. Tuttavia, il contratto può essere confermato, garantendo la continuità didattica.
In assenza delle condizioni sopra elencate, il supplente potrebbe comunque ottenere la conferma del contratto, a patto che il titolare non rientri fisicamente in classe. La conferma consente di mantenere la supplenza senza dover scorrere nuovamente le graduatorie d’istituto, anche se il contratto decorre dalla ripresa delle lezioni.
La conferma è particolarmente utile per chi sostituisce docenti con assenze prolungate ma intermittenti.
Per evitare perdite di continuità o del pagamento delle vacanze:
Se il titolare presenta certificati con date continuative (es. dall’8 novembre all’8 dicembre, e successivamente dal 9 dicembre al 9 gennaio), è probabile che il vincolo dei sette giorni prima e sette giorni dopo venga rispettato. Tuttavia, è essenziale che l’assenza sia formalizzata senza interruzioni per garantire il pagamento delle vacanze.
Il diritto alla proroga contrattuale e al pagamento delle vacanze natalizie dipende da criteri precisi, che devono essere rispettati per intero. Anche in assenza di tali condizioni, il supplente può contare sull’istituto della conferma, che garantisce la continuità della supplenza. La comunicazione con la scuola e il monitoraggio delle assenze del titolare sono fondamentali per tutelare i propri diritti e assicurare una gestione trasparente del contratto.