Tra le motivazioni evidenziate dal Giudice del tribunale di Ferrara per riconoscere la Retribuzione Professionale Docente (RPD) a un supplente assistito da Anief, emerge l’interpretazione della Suprema Corte nell’ordinanza n. 20015/2018. Quest’ultima chiarisce che la RPD non dipende dalle modalità specifiche dell’attività lavorativa, eliminando quindi ogni giustificazione per una disparità di trattamento tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e quelli con incarichi brevi e discontinui.
Il giudice del Lavoro sottolinea che, in base alla Clausola 4 dell’Accordo quadro, tale trattamento retributivo deve essere esteso anche ai docenti con supplenze brevi, applicando direttamente tale normativa nell’ordinamento interno.
Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, evidenzia che la possibilità di ottenere lo stesso trattamento retributivo spetta a tutti i docenti precari temporanei e al personale Ata con supplenze non annuali, i quali sono stati indebitamente privati della CIA. Pacifico enfatizza che, alla luce delle sentenze che hanno identificato irregolarità nella normativa vigente, i lavoratori hanno l’opportunità di rivendicare i propri diritti e recuperare somme significative attraverso l’assistenza legale offerta dal sindacato da lui presieduto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il Ministero dell’Istruzione nell’a.s. 2020/2021, per un totale di 221 giorni;
per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito a corrispondere al docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 1.286,22, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ferrara il 15/02/2024
IL GIUDICE