Una recente sentenza del Tribunale di Ferrara ha posto in evidenza una questione significativa riguardante la retribuzione professionale dei docenti supplenti temporanei. Un docente, dopo aver presentato ricorso tramite Anief per la mancata ricezione della Retribuzione Professionale Docente (RPD) per 221 giorni di lavoro nell’anno scolastico 2020/2021, ha ottenuto un risarcimento di 1.286 euro più interessi.

Disparità di trattamento tra docenti precari e di ruolo, Anief: ‘esclusione ritenuta discriminatoria e illegittima’

La sentenza ha messo in luce una disparità di trattamento nell’esclusione dalla RPD per i supplenti temporanei, inclusi il personale ATA. Tale esclusione è stata ritenuta discriminatoria e illegittima, portando alla decisione di compensare l’insegnante con la somma dovuta più gli interessi legali. L’Anief ha giocato un ruolo cruciale nel garantire che i diritti dell’insegnante fossero riconosciuti e rispettati.

Questa sentenza rappresenta un precedente importante e apre la strada a possibili azioni legali da parte di altri supplenti temporanei che si trovano nella identica situazione. La decisione del Giudice sottolinea l’importanza di garantire una retribuzione equa per tutti i lavoratori nel settore dell’educazione, riconoscendo il loro contributo essenziale all’apprendimento e allo sviluppo degli studenti a prescindere dalla tipologia e dalla durata del contratto.

Sentenza Veneta su Retribuzione Supplenti: principi giuridici e Clausola 4

Tra le motivazioni evidenziate dal Giudice del tribunale di Ferrara per riconoscere la Retribuzione Professionale Docente (RPD) a un supplente assistito da Anief, emerge l’interpretazione della Suprema Corte nell’ordinanza n. 20015/2018. Quest’ultima chiarisce che la RPD non dipende dalle modalità specifiche dell’attività lavorativa, eliminando quindi ogni giustificazione per una disparità di trattamento tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e quelli con incarichi brevi e discontinui.

Il giudice del Lavoro sottolinea che, in base alla Clausola 4 dell’Accordo quadro, tale trattamento retributivo deve essere esteso anche ai docenti con supplenze brevi, applicando direttamente tale normativa nell’ordinamento interno.

Le dichiarazioni di Marcello Pacifico (Anief)

Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, evidenzia che la possibilità di ottenere lo stesso trattamento retributivo spetta a tutti i docenti precari temporanei e al personale Ata con supplenze non annuali, i quali sono stati indebitamente privati della CIA. Pacifico enfatizza che, alla luce delle sentenze che hanno identificato irregolarità nella normativa vigente, i lavoratori hanno l’opportunità di rivendicare i propri diritti e recuperare somme significative attraverso l’assistenza legale offerta dal sindacato da lui presieduto.

Le motivazioni della sentenza

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il Ministero dell’Istruzione nell’a.s. 2020/2021, per un totale di 221 giorni;

per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito a corrispondere al docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 1.286,22, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Ferrara il 15/02/2024

IL GIUDICE

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