Inoltre, come stabilito dal CCNL 2019/2021, una parte dell’orario di insegnamento può essere destinata alle attività di potenziamento o al supporto organizzativo al Dirigente Scolastico, una volta coperto l’orario di insegnamento curricolare.
In caso di assenze temporanee di un docente su posto di potenziamento, non è possibile coprire il posto con supplenze brevi, come stabilito dall’art. 13, comma 15, dell’OM 88/2024.
Prima di procedere alla nomina di un supplente per le ore di insegnamento curricolare, il dirigente scolastico deve verificare la disponibilità di personale interno, come indicato dai commi 9, 10 e 16 dell’OM 88/2024. Solo se queste opzioni non sono praticabili, si procede alla nomina di supplenti esterni tramite le graduatorie di istituto.
Tuttavia, c’è un’eccezione: se il docente è impiegato su un posto “misto”, ovvero parte su potenziamento e parte su insegnamento curricolare, la supplenza può riguardare solo le ore di insegnamento curricolare. In questo modo si garantirebbe la continuità didattica nelle materie di insegnamento.
Per esempio, se un docente lavora 9 ore su potenziamento e 9 ore su insegnamento curricolare, in caso di assenza temporanea, la supplenza potrà essere assegnata solo per le ore di insegnamento curricolare.