giovedì, Settembre 19, 2024
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Posti di potenziamento, possibile coprirli con le supplenze temporanee? Facciamo chiarezza

Possono essere sostituiti per le assenze temporanee i docenti nominati su posti di potenziamento? Facciamo chiarezza su questo argomento

I docenti nominati su posti di potenziamento non possono essere sostituiti per le assenze temporanee. Tuttavia, in qualche caso questa procedura può subire una deroga. Vediamo in quali casi.

Cosa sono i posti di potenziamento

I posti di potenziamento, come indicato nell’annuale nota sugli organici, confluiscono nell’organico dell’autonomia senza distinzione e possono essere utilizzati per:

  • Copertura degli insegnamenti curricolari;
  • Completamento di spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • Completamento di spezzoni nella scuola secondaria, purché della medesima classe di concorso e all’interno della stessa autonomia scolastica.

Spetta al Dirigente Scolastico assegnare i docenti su questi posti, che possono riguardare sia un insegnamento curricolare sia attività di potenziamento. Il Dirigente Scolastico dunque assegna i docenti seguendo la procedura stabilita dalla legge, che coinvolge anche il Consiglio di Circolo e il Collegio docenti.

Finalità dei posti di potenziamento

I posti di potenziamento sono stati introdotti con la Legge n. 107/2015 per ampliare l’offerta formativa e sostenere le funzioni organizzative delle scuole. Questi posti, insieme a quelli comuni e di sostegno, concorrono alla realizzazione delle funzioni organizzative e di coordinamento previste dall’organico dell’autonomia.

Inoltre, come stabilito dal CCNL 2019/2021, una parte dell’orario di insegnamento può essere destinata alle attività di potenziamento o al supporto organizzativo al Dirigente Scolastico, una volta coperto l’orario di insegnamento curricolare.

Supplenze su posti di potenziamento e modalità di assegnazione delle supplenze

In caso di assenze temporanee di un docente su posto di potenziamento, non è possibile coprire il posto con supplenze brevi, come stabilito dall’art. 13, comma 15, dell’OM 88/2024.

Prima di procedere alla nomina di un supplente per le ore di insegnamento curricolare, il dirigente scolastico deve verificare la disponibilità di personale interno, come indicato dai commi 9, 10 e 16 dell’OM 88/2024. Solo se queste opzioni non sono praticabili, si procede alla nomina di supplenti esterni tramite le graduatorie di istituto.

Le eccezioni: l’incarico ‘misto’

Tuttavia, c’è un’eccezione: se il docente è impiegato su un posto “misto”, ovvero parte su potenziamento e parte su insegnamento curricolare, la supplenza può riguardare solo le ore di insegnamento curricolare. In questo modo si garantirebbe la continuità didattica nelle materie di insegnamento.

Per esempio, se un docente lavora 9 ore su potenziamento e 9 ore su insegnamento curricolare, in caso di assenza temporanea, la supplenza potrà essere assegnata solo per le ore di insegnamento curricolare.

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