Il caso in esame riguarda una causa legale sulla ricostruzione di carriera del personale ATA, in particolare per il passaggio da Collaboratore Scolastico ad Assistente Amministrativo. La sentenza del Tribunale di Foggia n. 719/2024 del 08-02-2024 ha stabilito che il Ministero deve rispettare la scelta più favorevole al dipendente, tra temporizzazione e ricostruzione di carriera.

Sentenza ricostruzione carriera del Personale ATA: riferimenti normativi sulla temporizzazione

Il Tribunale ha osservato che la problematica della temporizzazione è stata più volte esaminata dalla magistratura, sia ordinaria che contabile, oltre che dalla Corte di Giustizia Europea. In particolare, è stato sottolineato che penalizzare il dipendente con il meccanismo della temporizzazione è illegittimo.

La Corte di Cassazione, nella sentenza del 6 maggio 2016 n. 9144, ha censurato la prassi del Ministero dell’Istruzione di applicare la temporizzazione per il personale docente, riconoscendo il diritto alla ricostruzione integrale della carriera. Questo principio è stato esteso anche al personale amministrativo, sottolineando che la professionalità del personale ATA a termine non differisce da quella del personale di ruolo.

Temporizzazione e riconoscimento del servizio pre-ruolo: le sentenze precedenti e l’obbligo per il MiM

Il Tribunale di Foggia ha ribadito che i meccanismi della temporizzazione e del riconoscimento del servizio pre-ruolo sono alternativi e non complementari. Il dipendente ha il diritto di optare per la soluzione più favorevole, in linea con una lettura costituzionalmente orientata che riconosce i servizi pregressi di ruolo.

Sentenze come quella del Tribunale di Trapani del 29/03/2019 hanno evidenziato che non vi sono ragioni oggettive per un trattamento differenziato del personale ATA assunto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. La giurisprudenza ha costantemente affermato il diritto del lavoratore di scegliere il sistema più vantaggioso tra temporizzazione e ricostruzione di carriera.

Il Ministero deve quindi rispettare la scelta del lavoratore, permettendo al dipendente di optare per il sistema più favorevole, basato su simulazioni anticipate dello sviluppo degli scaglioni di anzianità.

La questione della ‘sterilizzazione economica’ del 2013

Il Tribunale di Foggia ha chiarito che l’anno 2013, sebbene soggetto a sterilizzazione economica, non incide sull’anzianità di servizio ma solo sulla progressione economica.

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