Tale istanza di assunzione da parte del lavoratore era stata avanzata in ragione della disponibilità di posti nell’organico di diritto, oltre alla sua utile posizione in graduatoria permanente della Provincia interessata.
Secondo quanto riportato nel pezzo dell’organo di stampa prima citato “la Corte di Cassazione, intervenuta dopo l’appello che aveva già stabilito il risarcimento del ‘danno comunitario’, in quanto idoneo a cancellare le conseguenze dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, ha stabilito che il ricorso è infondato”.
Il dispositivo della Corte di Cassazione ha evidenziato che l’indizione dei concorsi annuali è finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze.
La Corte di Cassazione ricorda anche le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego, le quali prevedono che “l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
Pertanto, la presenza di posti vacanti nell’organico di diritto non giustifica in automatico l’assunzione in ruolo del lavoratore. Per tale scopo infatti occorre necessariamente l’espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e l’individuazione, per mezzo del decreto ministeriale, delle posizioni alle quali l’autorizzazione medesima si riferisce.