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Personale ATA, respinto ricorso assunzione in ruolo con tre anni di servizio: occorre autorizzazione del MEF

Personale ATA con tre anni di servizio: la Cassazione nega il diritto di essere assunto in ruolo nonostante la diponibilità di posti in organico di diritto

Attualità

Un lavoratore facente parte del Personale ATA, precario con 3 anni di servizio alle spalle, non potrà essere assunto con un regolare contratto a tempo indeterminato, nonostante siano disponibili molti posti in organico di diritto.

Corte di Cassazione: “anche in presenza di posti liberi in organico di diritto, non bastano le tre annualità di servizio del Personale ATA per l’assunzione in ruolo”, si seguirà la graduatoria

Questa l’autorevole parere scritto nero su bianco nella sentenza della Corte di Cassazione a seguito del ricorso di un lavoratore facente capo al Personale ATA. Ai fini dell’assunzione è necessaria l’autorizzazione del MEF, in quanto il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) è un dicastero senza portafoglio.

L’argomento, tanto discusso, viene ripreso in queste ore dal quotidiano Italia Oggi. La sentenza conclude un lungo iter iniziato dopo che un lavoratore precario Ata aveva chiesto, oltre al risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine, anche la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale istanza di assunzione da parte del lavoratore era stata avanzata in ragione della disponibilità di posti nell’organico di diritto, oltre alla sua utile posizione in graduatoria permanente della Provincia interessata.

Secondo quanto riportato nel pezzo dell’organo di stampa prima citato “la Corte di Cassazione, intervenuta dopo l’appello che aveva già stabilito il risarcimento del ‘danno comunitario’, in quanto idoneo a cancellare le conseguenze dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, ha stabilito che il ricorso è infondato”.

Il dispositivo della Corte di Cassazione ha evidenziato che l’indizione dei concorsi annuali è finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze.

Occorre l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in concerto con il MFP e MEF

La Corte di Cassazione ricorda anche le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego, le quali prevedono che “l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Pertanto, la presenza di posti vacanti nell’organico di diritto non giustifica in automatico l’assunzione in ruolo del lavoratore. Per tale scopo infatti occorre necessariamente l’espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e l’individuazione, per mezzo del decreto ministeriale, delle posizioni alle quali l’autorizzazione medesima si riferisce.

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