Home Scuola Personale Personale ATA, novità sui criteri turni orario di lavoro

Personale ATA, novità sui criteri turni orario di lavoro

Ecco le importanti modifiche che riguardano l'orario di lavoro e i turni che spettano al Personale ATA: di seguoto le nuove regole contenute nel CCNL 2019/21

Personale

Il CCNL 2019/21 per l’Istruzione e la Ricerca, finalmente ratificato lo scorso 18 gennaio presso l’Aran, introduce importanti novità per il personale ATA, inclusi i criteri per la gestione dei turni lavorativi. Una delle modifiche più significative riguarda l’obbligo di assicurare 11 ore consecutive di riposo per i lavoratori.

Le novità per il Personale ATA sui turni di lavoro previste nel CCNL 2019/21

Il nuovo accordo collettivo nazionale del lavoro stabilisce linee guida chiare per l’organizzazione dei turni, con l’obiettivo di ottimizzare la copertura oraria giornaliera e settimanale, distribuita su cinque o sei giorni a seconda delle specifiche esigenze di servizio. L’articolo 66 del CCNL sottolinea che le turnazioni sono previste quando le modalità ordinarie di orario non sono sufficienti a soddisfare le necessità operative.

Personale ATA: criteri per la gestione dei turni di lavoro

Per garantire un’organizzazione efficace e rispettosa delle esigenze dei lavoratori, il CCNL stabilisce i seguenti criteri per i turni di lavoro:

  • Rotazione del personale: I turni devono essere organizzati in modo che il personale si avvicendi per coprire l’intera durata del servizio.
  • Competenze Specifiche: La distribuzione nei vari turni deve basarsi sulle competenze richieste in ciascun momento.
  • Sovrapposizione Parziale: È possibile prevedere una sovrapposizione tra il personale in entrata e quello in uscita per garantire la continuità del servizio.
  • Riposo Garantito: Deve essere assicurato un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.
  • Turni Serali e Notturni: I turni serali oltre le 20 e i turni notturni sono soggetti a condizioni specifiche e limitazioni per non gravare eccessivamente sul personale.

Il sistema delle turnazione per alcuni lavoratori tutelati

Il CCNL prevede anche disposizioni circa la tutela dei lavoratori in situazioni particolari, come previsto dalla Legge 104/1992 e dal D.lgs. 151/2001, escludendo ad esempio la possibilità di assegnare turni notturni a determinate categorie di dipendenti. Il CCNL 2019-2021, infine, fa registrare un notevole passo avanti per quanto concerne la gestione del personale ATA, introducendo regole chiare e misure di tutela per i lavoratori.

Il Testo integrale dell’articolo 66 (Turnazioni)

  1. La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
  2. criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
    a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
    b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
    c) l’adozione dei turni può prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
    d) all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
    e) un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
    f) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
    g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
  3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001 che vieta adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
  4. L’articolo 66 abroga l’art. 53, comma 2 – dal decimo periodo fino alla fine del comma – del CCNL 29/11/2007.
Exit mobile version