I docenti di ruolo hanno diritto, ai sensi dell’articolo 15/2 del CCNL 2007, a:
Questi giorni di permesso sono concessi automaticamente, previa istanza formale da parte del docente, e il dirigente scolastico deve limitarsi a verificare la correttezza della domanda senza entrare nel merito delle motivazioni.
I docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno hanno diritto a permessi analoghi a quelli dei docenti di ruolo, come stabilito dall’articolo 35, comma 12 del CCNL 2019/21. Questi docenti possono usufruire di:
Anche in questo caso, il dirigente scolastico si limita a verificare la correttezza formale della domanda.
Diversamente dai docenti a contratto annuale, i docenti con supplenza breve hanno diritto a sei giorni di permesso non retribuito, come indicato nell’articolo 35, comma 13 del CCNL 2019/21. Questi permessi non sono validi né ai fini giuridici né economici. La richiesta di permesso segue le stesse modalità di presentazione e verifica delle altre categorie di docenti.
Il permesso per motivi personali o familiari sono un diritto del personale docente, con modalità di fruizione che variano in base alla tipologia di contratto. I docenti a tempo indeterminato e quelli con contratto al 30 giugno o 31 agosto possono usufruire di giorni retribuiti, mentre i docenti con supplenza breve hanno solo diritto a giorni non retribuiti.